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Categorie di iscrizione
- Requisiti per l'iscrizione
- Cat.1 - Raccolta e/o trasporto di rifiuti
- Cat. 2/bis - Trasporto dei propri rifiuti
- Cat. 4-5 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
- Cat. 6 - Trasporto transfrontaliero
- Cat. 8 - Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione
- Cat. 9 - Bonifica dei siti inquinati
- Cat. 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto
- Variazioni, modulistica e pagamenti
- RENTRI
- Domanda di accesso a un documento amministrativo
- Formazione
- A chi rivolgersi
Modifiche, conferimenti e cancellazioni
Le imprese sono tenute a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione, utilizzando l'apposito modello di domanda di variazione, creato dal sistema in fase di compilazione dell'istanza telematica.
La comunicazione della variazione deve avvenire alla Sezione Regionale entro 30 giorni dal suo verificarsi (D.M. 120/2014, art.18). L'omessa comunicazione di tali variazioni comporta l'avvio del procedimento disciplinare e la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione (D.M. 120/14, artt. 19 e 21).
Da sapere
Fanno eccezione le modifiche relative alle Variazioni anagrafiche relative a denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale, legali rappresentanti che sono acquisite d'ufficio dall'Albo Gestori Ambientali (Delibera n. 5/2012 del Comitato Nazionale).
CANCELLAZIONI DALL’ALBO
La cancellazione per cessazione dell'attività deve essere comunicata secondo le stesse modalità di presentazione indicate per le variazioni.
NB. L'impresa è comunque tenuta al pagamento del diritto annuale per l'anno nel corso del quale presenta la domanda di cancellazione o cessa l'attività al Registro Imprese.
In caso di trasferimento dell'iscrizione ad altro soggetto giuridico (impresa subentrante con codice fiscale differente dal cedente) consultare la pagina Conferimenti, cessioni, fusioni, scissioni, donazioni.