Iscrizione - Registro Pneumatici

Il portale per l’iscrizione al Registro Pneumatici è attivo dal 14 maggio 2025: l’iscrizione dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di apertura delle iscrizioni, quindi entro il 13 luglio 2025, esclusivamente in via telematica attraverso il portale messo a disposizione dalle Camere di commercio al seguente link: www.renap.gov.it/it/registro-pneumatici.
È necessario utilizzare un’identità digitale (SPID, CNS o CIE) e firmare digitalmente la pratica. 
Sul sito www.renap.gov.it/it/registro-pneumatici sono disponibili appositi manuali che illustrano le modalità di presentazione delle pratiche di iscrizione al Registro Pneumatici.

Importi da versare e modalità di pagamento

Per iscriversi al Registro Pneumatici è necessario versare:

  • tassa di concessione governativa: €168,00;
  • Imposta di bollo virtuale: €16,00;
  • contributo annuale: composto da una quota fissa pari a € 30,00 ed una quota variabile calcolata sulla base della quantità di pneumatici immessa sul mercato.

Tassa di concessione governativa

Il versamento della tassa di concessione governativa di 168,00 euro deve essere effettuato sul c/c postale n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative, con causale "8617 altri atti" e specificando “Registro Pneumatici”.

  • la causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni;
  • se il soggetto che ha effettuato il versamento fosse diverso dal richiedente l'iscrizione, deve essere riportato anche il nome/denominazione del richiedente l'iscrizione (in carenza di spazio, indicare il soggetto richiedente l'iscrizione);
  • nella causale deve essere indicato, oltre al codice "8617 altri atti" anche "Registro Pneumatici".

Imposta di bollo e contributo annuale

I pagamenti dell’imposta di bollo e del contributo annuale avvengono esclusivamente tramite il sistema PagoPA.
La tariffa (o contributo) annuale è pari a 30,00 euro di quota fissa più una quota variabile proporzionale all'immesso sul mercato dell'anno precedente. Il pagamento è dunque associato al singolo produttore/importatore che si iscrive, a prescindere da chi lo effettua.
La quota variabile è unica per tutti gli pneumatici immessi sul mercato, indipendentemente da categoria e tipologia, e i risultati sono ottenuti moltiplicando tale quota per il numero di tonnellate immesse sul mercato da ogni produttore/importatore.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.M. n. 147/2024, le modalità di calcolo e di versamento della tariffa sono pubblicate sul portale del Registro Pneumatici nella sezione “Manuali e documentazione”.
La tariffa è versata dai produttori e dagli importatori, anche neo-operanti, al momento dell’iscrizione nel Registro Pneumatici e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, contestualmente alla presentazione della comunicazione di cui all’articolo 3, comma 8, del Decreto Ministeriale n. 182 del 2019.
 

Da sapere

I produttori neo-operanti versano, al momento dell’iscrizione, unicamente la quota fissa della tariffa.
 

Numero di iscrizione

Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene assegnato dal sistema un numero di iscrizione al Registro Pneumatici, costituito da 14 caratteri alfanumerici, che deve essere indicato in tutti i documenti commerciali a seguito dell’accoglimento dell'istanza di iscrizione allo stesso Registro, preferibilmente preceduto dalla dicitura: N.Reg.Pn.

Variazioni e cancellazione

Le variazioni o la cancellazione devono essere comunicate entro 30 giorni.
La cancellazione è obbligatoria prima della chiusura dell’impresa e comporta l’impossibilità di immettere pneumatici sul mercato.

Obblighi dei soggetti iscritti

  • comunicare periodicamente le quantità di pneumatici immessi sul mercato e gestiti;
  • trasmettere ogni variazione dei dati comunicati entro 30 giorni;
  • riportare il numero di iscrizione nei documenti commerciali;
  • rendere visibile il numero di iscrizione sul proprio sito internet (per vendite a distanza).

Sanzioni

Sono previste sanzioni per il mancato rispetto del D.M. n. 182/2019:

  • sanzioni pecuniarie proporzionali al contributo percepito per i quantitativi di PFU non gestiti;
  • sanzioni per omissioni o ritardi nelle comunicazioni obbligatorie.

Le sanzioni sono elencate all’art. 8 del D.M. 182/2019.

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