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Abrogazione della Dichiarazione FGAS ad ISPRA
A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018 è stato abrogato l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati, obbligo che era posto in capo agli operatori.
La Dichiarazione FGAS non deve più quindi essere trasmessa.
L'obbligo di comunicazione viene portato in capo alle imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione, alle persone certificate, che, a partire dal 24 settembre 2019, hanno l’obbligo di comunicare alla Banca Dati FGAS i dati previsti dalla legge relativamente agli interventi di installazione di nuove apparecchiature e di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate.
Questo obbligo sostituisce, a partire dal 25 settembre 2019, il registro dell'impianto che doveva, in base al Regolamento 517/2014, essere conservato dagli operatori o dai manutentori per loro conto.
L'operatore delle apparecchiature (ovvero il proprietario o comunque il soggetto che ha un effettivo controllo sull'apparecchiatura) può accedere ad un'area riservata della Banca Dati FGAS e consultare le informazioni relative agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature, nonchè scaricare un attestato.
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