Fusioni - Diritto annuale 2016


La fusione di società può avvenire mediante la costituzione di una nuova società (fusione in senso stretto), o mediante l'assorbimento da parte di una società già esistente detta incorporante, di una o più altre società detta/e incorporata/e (fusione per incorporazione). In caso di fusione societaria l'effetto dell'estinzione per le società fuse o incorporate decorre dalla data dell'avvenuta trascrizione dell'atto di fusione della società incorporante o dalla data di nuova costituzione nel Registro delle Imprese della nuova società.

Fusione in senso stretto: nell'anno della fusione la nuova società, che si sostituisce in tutto e per tutto a quelle preesistenti, è tenuta al versamento del diritto annuale limitatamente alla sede e alle eventuali unità locali di nuova iscrizione (estranee alla fusione) entro i termini stabiliti per le imprese iscritte in corso d'anno. La/e società estinta/e a seguito della fusione è/sono tenuta/e al versamento del diritto entro quello che sarebbe stato il termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, considerando anche le quote relative ad eventuali unità locali conferite (1).

Fusione per incorporazione: nell'anno della fusione la società preesistente (incorporante), è tenuta al versamento del diritto annuale limitatamente alla sede e alle eventuali unità locali, nuove o preesistenti, (comunque estranee alla fusione in quanto si ritiene che l'obbligo al pagamento sia già stato assolto dalla società incorporata) mentre le società incorporate sono tenute a considerare, al momento del pagamento del tributo coincidente con quello che sarebbe stato il termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, anche le quote relative ad eventuali unità locali conferite. Nell'anno successivo alla fusione l'importo del diritto annuale dovrà essere corrisposto solo ed esclusivamente dalla nuova società nata dalla fusione o dalla società incorporante.

Esempio:

Nell'anno 2015 le società X e Y deliberano di fondersi, mediante incorporazione della società Y (incorporata) nella X (incorporante). Considerato che la società Y abbia oltre alla sede n. 2 unità locali, il diritto annuale relativo a queste ultime è dovuto solo dalla società Y. Quindi la società X verserà per l'anno 2015 solo il diritto relativo alla propria sede e alle unità locali preesistenti (naturalmente a partire dall'anno 2016 verserà il diritto anche per le due nuove unità locali).


(1) Ai sensi della nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0118947 del 22/05/2012 (che riprende la precedente nota del Ministero delle Attività produttive n. 509921 del 5/08/2002).

Scissioni

La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima oppure mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.

Per il pagamento del diritto annuale valgono le stesse indicazioni previste per il caso di fusione.