Fusioni

La fusione di società può avvenire mediante la costituzione di una nuova società (fusione in senso stretto), o mediante l'assorbimento da parte di una società già esistente detta incorporante, di una o più altre società detta/e incorporata/e (fusione per incorporazione).    
In caso di fusione societaria, l'effetto dell'estinzione per le società fuse o incorporate decorre dalla data dell'avvenuta trascrizione dell'atto di fusione della società incorporante, o dalla data di nuova costituzione nel Registro Imprese della nuova società.

Fusione in senso stretto

Nell'anno della fusione la nuova società, che si sostituisce in tutto e per tutto a quelle preesistenti, è tenuta al versamento del diritto annuale limitatamente alla sede e alle eventuali unità locali di nuova iscrizione (estranee alla fusione) entro i termini stabiliti per le imprese iscritte in corso d'anno.
Ogni società estinta a seguito della fusione è tenuta al versamento del diritto entro quello che sarebbe stato il termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, considerando anche le quote relative a eventuali unità locali conferite (nota del MISE n. 0118947 del 22/05/2012 che riprende la precedente nota del Ministero delle Attività produttive n. 509921 del 5/08/2002).          

Fusione per incorporazione

Nell'anno della fusione la società preesistente (incorporante) è tenuta al versamento del diritto annuale limitatamente alla sede e alle eventuali unità locali, nuove o preesistenti (comunque estranee alla fusione in quanto si ritiene che l'obbligo al pagamento sia già stato assolto dalla società incorporata).
Le società incorporate invece sono tenute a considerare, al momento del pagamento del tributo coincidente con quello che sarebbe stato il termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, anche le quote relative a eventuali unità locali conferite. Nell'anno successivo alla fusione l'importo del diritto annuale dovrà essere corrisposto solo ed esclusivamente dalla nuova società nata dalla fusione o dalla società incorporante.

Esempio

Nell'anno 2020 le società X e Y deliberano di fondersi, mediante incorporazione della società Y (incorporata) nella X (incorporante). Ipotizzando che la società Y abbia oltre alla sede 2 unità locali, il diritto annuale relativo a queste ultime è dovuto solo dalla società Y. Quindi la società X verserà per l'anno 2020 solo il diritto relativo alla propria sede e alle unità locali preesistenti (naturalmente a partire dall'anno 2021 verserà il diritto anche per le due nuove unità locali).
 

Scissioni

La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima, oppure mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima. Per il pagamento del diritto annuale valgono le stesse indicazioni previste per il caso di fusione.