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Prescrizione e decadenza - diritto annuale
Prescrizione del Diritto Annuale
Il diritto annuale è soggetto a prescrizione ordinaria di dieci anni: poiché infatti la relativa disciplina non contiene alcuna disposizione derogatoria del disposto dell'articolo 2946 del Cod. Civ., il tributo non può che ritenersi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ovviamente decorrente dal momento in cui viene a maturare ciascuna annualità.
Per effetto dell'interruzione del termine di prescrizione a seguito del verificarsi di una causa interruttiva (es. notifica della cartella esattoriale) esso ricomincia a decorrere nuovamente, cioè "inizia un nuovo periodo decennale di prescrizione".
Prescrizione e decadenza delle sanzioni
Prescrizione della sanzione
Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto di irrogazione. Per effetto dell'interruzione del termine di prescrizione a seguito del verificarsi di una causa interruttiva (es. notifica di preavviso di fermo) esso ricomincia a decorrere nuovamente, cioè "inizia un nuovo periodo quinquennale di prescrizione".
Decadenza della sanzione
L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.