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Le informazioni su cartelle di pagamento o situazioni debitorie relative al diritto annuale possono essere fornite soltanto all'interessato (titolare o legale rappresentante) o a persona da lui delegata.
La delega è con firma semplice e con allegato copia del documento d'identità del delegante e del delegato.
Il diritto annuale è un tributo che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese devono versare ogni anno a favore della Camera di commercio competente territorialmente.
Scaduto il termine ordinario per il pagamento del diritto annuale, le imprese possono effettuare lo stesso, spontaneamente, utilizzando l'istituto del ravvedimento.
Successivamente, fino a quando non è notificata la cartella di pagamento, l'impresa può sanare la propria posizione pagando il diritto, una sanzione pari al 30% del diritto e gli interessi, commisurati al diritto dovuto, al tasso legale vigente.
Esaurita questa fase "volontaria" per il pagamento del diritto annuale subentra la riscossione coattiva dei tributi e contributi che il D.P.R. n. 602 del 1973, e successive modificazioni, affida ad Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia s.p.a.). La riscossione nazionale dei tributi e contributi, nel caso in cui i contribuenti non adempiano volontariamente alle proprie obbligazioni tributarie e contributive, si basa sul ruolo che costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata degli stessi.
Si fa presente che la Camera di commercio provvede all'iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.
Cartelle di pagamento - Rateazioni di pagamento
È stato attribuito agli Agenti della Riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a Ruolo. Eventuali richieste di rateazione di importi iscritti a Ruolo dovranno essere rivolte direttamente all'Agente della riscossione competente.