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Diritto annuale
Highlights
Diritto annuale 2026: differimento dei termini di versamento per i soggetti interessati dagli ISA
L’art. 6 del D.L. 22/05/2026 n. 89 ha previsto per i soggetti ISA e i forfettari il differimento al 20/07/2026, senza maggiorazione, del versamento del saldo e del primo acconto delle imposte, ovvero entro il 20/08/2026 con applicazione dello 0,80 per cento (anziché del consueto 0,40%) a titolo di interesse corrispettivo.
Si segnala che essendo un decreto legge questo dovrà essere convertito in legge entro il 21/07/26.
Alle imprese che al 1° gennaio 2026 risultano iscritte nella sezione speciale o ordinaria saranno inviate, a mezzo PEC, le seguenti informative contenenti anche le modalità di calcolo:
Informativa 2026 sezione ordinaria
Informativa 2026 sezione speciale
Maggiorazione del diritto annuale per gli anni 2026, 2027 e 2028
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto del 17/03/2026, entrato in vigore il 28/04/2026 (data di pubblicazione sul sito ministeriale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69), ha autorizzato le Camere di commercio a incrementare l'importo del diritto annuale del 20% per gli anni 2026, 2027 e 2028.
La maggiorazione è destinata a finanziare programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese. In particolare, la Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi promuoverà l'attuazione di azioni finalizzate alla realizzazione di progetti dedicati alla transizione digitale ed ecologica, al turismo e all’internazionalizzazione.
Le imprese che hanno eseguito il pagamento del diritto annuale prima della data di entrata in vigore del 28/04/2026, cioè senza la maggiorazione del 20%, possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato, senza applicazione di alcuna sanzione, entro il secondo acconto delle imposte dirette (art. 17 comma 3, lettera b, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435).
Nel caso di omesso pagamento o di pagamento incompleto, effettuato successivamente alla data del 28/04/2026, è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso.
Diritto annuale 2026
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 9347 del 16.01.2026, ha determinato, per l’anno 2026, le misure del diritto annuale per i soggetti che, dall’1/01/2026 chiedono l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese o aprono nuove unità locali o sedi secondarie, nonché dai nuovi soggetti REA.
Gli importi sono identici rispetto a quelli stabiliti a partire dall’anno 2017 (pari alla misura prevista nel 2014, ridotta del 50%).
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Variazione del tasso legale di interesse
Variazione del tasso legale di interesse Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10/12/2025, pubblicato in G.U. n. 289 del 13/12/2025, ha variato il tasso legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c., che passa dal 2,00% al 1,60%.
Dal 01/01/2026, quindi, tale percentuale dovrà essere utilizzata nel calcolo degli interessi legali (a partire dall'anno 2026) da eseguirsi per il pagamento del diritto annuale con ravvedimento operoso.
Diritto annuale 2025: differimento dei termini di versamento per i soggetti interessati dagli ISA
Il diritto annuale è un tributo che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese devono versare ogni anno a favore della Camera di commercio competente territorialmente (L. 580/93 Art. 18).
L'entità del diritto annuale è stabilita annualmente con decreto interministeriale.
Ogni anno, all'avvicinarsi della scadenza, le Camere di commercio inviano alle imprese una comunicazione con gli importi e le modalità di pagamento.





