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Avvisi Diritto annuale 2020
Diritto annuale: differimento dei termini di versamento per i soggetti interessati dagli ISA.
ll Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020, entrato in vigore il 27/03/2020 (data di pubblicazione sul sito ministeriale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69), ha autorizzato le Camere di commercio a incrementare l'importo del diritto annuale del 20%, per gli anni 2020-2021-2022. La maggiorazione è destinata a finanziare programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
A seguito dell’emanazione del predetto provvedimento, ecco gli importi da versare da parte delle imprese che presentano istanza di iscrizione e/o annotazione presso il Registro delle Imprese o denunciano l'apertura di unità locali e/o sedi secondarie e dei nuovi soggetti che si iscrivono al REA. Gli importi sono già aggiornati con la riduzione del 50 per cento e maggiorati del 20 per cento.
Le imprese che hanno eseguito il pagamento del diritto annuale prima della data di entrata in vigore del 27/03/2020, cioè senza la maggiorazione del 20%, possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato, senza applicazione di alcuna sanzione, entro il secondo acconto delle imposte dirette (art. 17 comma 3, lettera b, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435).
Nel caso di omesso pagamento o di pagamento incompleto, effettuato successivamente alla data del 27/03/2020, è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso.
Informativa diritto annuale 2020
Alle imprese che al 1° gennaio risultano iscritte nella sezione speciale o ordinaria saranno inviate, a mezzo PEC, le seguenti informative contenenti anche le modalità di calcolo:
Informativa 2020 sezione speciale
Informativa 2020 sezione ordinaria
Con Decreto-Legge del 2 marzo 2020, n. 9, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 2 marzo 2020, per le imprese che hanno la sede legale o la sede operativa nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Codogno, Castelgerundo, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, “sono sospesi, fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580” (art. 7, comma 1).
Il pagamento sospeso dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il mese successivo al periodo di sospensione. Ad esempio, le imprese con scadenza dell’esercizio legale al 30/09/2019 e che avrebbero dovuto effettuare il versamento del diritto annuale entro il 31/03/2020, potranno regolarizzare il pagamento, senza maggiorazione, dal 4 maggio al 1° giugno 2020 (essendo considerati festivi, ai fini del pagamento, l’1, il 2, il 3 ed il 31 maggio 2020).
Il Sistema Camerale ed il Ministero dello Sviluppo Economico stanno condividendo le tematiche al fine dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della legge n. 580/1993, dell’incremento del diritto annuale, per gli anni 2020 - 2021 - 2022, nella misura massima del 20%.
In attesa dell’emanazione del provvedimento, ecco gli importi da versare a titolo di acconto da parte delle imprese che, a partire dal 1° gennaio 2020, presentano istanza di iscrizione e/o annotazione presso il Registro delle Imprese o denunciano l'apertura di unità locali e/o sedi secondarie e dei nuovi soggetti che si iscrivono al REA.
Il provvedimento che autorizzerà tale incremento, conterrà una espressa disposizione transitoria che disciplinerà il versamento del relativo conguaglio da parte delle imprese che hanno già versato il diritto annuale dall’1/01/2020 alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del medesimo provvedimento.
Variazione del tasso legale di interesse
Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/12/2019, pubblicato in G.U. n. 293 del 14/12/2019, ha ridotto il tasso legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c., che passa dallo 0,8% allo 0,05%.
Dal 1° gennaio 2020, quindi, tale percentuale dovrà essere utilizzata nel calcolo degli interessi legali (a partire dall'anno 2020) da eseguirsi per il pagamento del diritto annuale con ravvedimento operoso.