Avvisi Diritto annuale 2017

Maggiorazione del diritto annuale
Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 ha autorizzato le Camere di Commercio a incrementare l'importo del diritto annuale del 20%, per gli anni 2017-2018-2019. 
La maggiorazione è destinata a finanziare programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese. In particolare la Camere di commercio Metropolitana di Milano-Monza- Brianza-Lodi, in accordo con Regione Lombardia, promuoverà l'attuazione del "Piano Industria 4.0", azioni finalizzate all'orientamento al lavoro e alle professioni, "Alternanza Scuola-Lavoro", e la promozione del patrimonio culturale e del turismo.
Le imprese che hanno eseguito il pagamento del diritto annuale senza maggiorazione entro il 28 giugno 2017 (data di pubblicazione del decreto menzionato) possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il secondo acconto delle imposte dirette senza applicazione di alcuna sanzione.
Nel caso di omesso pagamento o di pagamento incompleto, effettuato successivamente alla data del 28 giugno 2017, è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso.


Differimento del termine di versamento del diritto annuale
Con nota del 31 luglio 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che il differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi, stabilito dal DPCM 20 luglio 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, trova attuazione anche per il versamento del diritto annuale per l'anno 2017 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della norma sopra citata. Per tali imprese la scadenza del 30 giugno 2017 è quindi prorogata al 20 luglio 2017, e fino al 21 agosto 2017 può essere effettuato il versamento con la maggiorazione dello 0,40%.
Il Ministero ha altresì chiarito che per i soggetti REA, non rientrando nella casistica individuata dalla norma, resta confermata la scadenza del 30 giugno 2017, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.


Il decreto del Ministro delle Sviluppo Economico del 22/05/2017, relativo all'incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017-2018-2019, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017.
Pertanto, a partire dal 29 giugno 2017, il pagamento del diritto per l'anno 2017 dovrà essere effettuato già comprensivo della maggiorazione del 20%.
L'impresa che ha già effettuato il versamento prima della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, cioè senza la maggiorazione del 20%, sarà tenuta ad effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'art. 17 comma 3 lettera b) del DPR 7 dicembre 2001 n. 435 (secondo acconto delle imposte sui redditi).


Informativa diritto annuale 2017: Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il 22/05/2017 il Decreto, ora in corso di registrazione alla Corte dei conti, che ha autorizzato l'aumento del 20% della misura del diritto annuale destinato al finanziamento di programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
Alle imprese che al 1° gennaio 2017 risultano iscritte nella sezione speciale o ordinaria sono state inviate, a mezzo PEC, le seguenti informative contenenti gli importi dovuti: 
Informativa 2017 sezione speciale
Informativa 2017 sezione ordinaria


Rettifica: si comunica che nella informativa sul diritto annuale 2017, inviata per pec, è stata riportata per errore la dicitura "saldo pagamento imposte sui redditi" con riferimento ai termini previsti dall'art. 17, comma 3, lettera b, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 anziché la corretta dicitura "versamento secondo acconto delle imposte sui redditi".


Termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi 2017: la modifica apportata all'art.17 del D.P.R. n. 435/2001 dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, che ha fissato tale termine al 30 giugno, trova applicazione anche per il diritto annuale del 2017.


Diritto Annuale 2017importo ridotto del 50 per cento


Ridotto il tasso legale di interesse dallo 0,20% allo 0,10%. Dovrà essere utilizzato nel calcolo degli interessi legali a partire dall'anno 2017 per il pagamento del diritto annuale con ravvedimento operoso.
(D.M. 7 dicembre 2016, pubblicato in G.U. n. 291 del 14 dicembre 2016)


Definizione agevolata - rottamazione - delle cartelle di pagamento