Requisiti soggettivi

Le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo:

1. nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
2. nella persona del legale rappresentante, in tutti gli altri casi.

Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui sopra:

  • siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
  • siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
  • non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
    • condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
    • condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
      - Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del Codice penale, oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
  • siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
  • non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
  • non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
  • siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all’articolo 11 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120;
  • non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni all’Albo.

 Decreto Ministeriale 120/2014, art.10