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Categorie di iscrizione
- Requisiti per l'iscrizione
- Cat.1 - Raccolta e/o trasporto di rifiuti
- Cat. 2/bis - Trasporto dei propri rifiuti
- Cat. 4-5 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
- Cat. 6 - Trasporto transfrontaliero
- Cat. 8 - Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione
- Cat. 9 - Bonifica dei siti inquinati
- Cat. 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto
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- Domanda di accesso a un documento amministrativo
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- A chi rivolgersi
Cat.9 - Bonifica dei siti inquinati
CHI DEVE ISCRIVERSI
Devono iscriversi nella Categoria 9 dell'Albo Gestori Ambientali le imprese o enti che effettuano attività di bonifica dei siti inquinati. In fase di iscrizione, tali imprese devono attestare la disponibilità delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di bonifica e la propria capacità finanziaria.
Per l'iscrizione alla classe A della Categoria 9 (quando l'importo dei lavori di bonifica supera cioè i 9.000.000 di euro) l'impresa deve dimostrare di avere già eseguito interventi di bonifica secondo i criteri stabiliti dalla Delibera n.1/2013. Tali interventi di bonifica devono essere stati iniziati, eseguiti regolarmente e con buon esito negli ultimi cinque anni che precedono la data di domanda d'iscrizione oppure nei migliori cinque anni dell'ultimo decennio. L'esecuzione degli stessi deve essere documentata con certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione appaltante.
L'iscrizione/rinnovo nella Categoria 9 è subordinata alla presentazione della garanzia finanziaria.
CLASSI DI ISCRIZIONE
Le classi della Categoria 9 sono suddivise in funzione all'importo dei lavori di bonifica cantierabili:
CLASSI |
Importo dei lavori di bonifica cantierabili |
A |
oltre 9.000.000 € |
B |
fino a 9.000.000 € |
C |
fino a 2.500.000 € |
D |
fino a 1.000.000 € |
E |
fino a 200.000 € |