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Prodotti tessili
Highlights
L'e-commerce, anche a causa della pandemia da COVID-19, ha subito un deciso ma atteso incremento negli ultimi mesi. Spesso i consumatori hanno privilegiato l'utilizzo del web per i loro acquisti inducendo molti operatori, dai piccoli rivenditori alle multinazionali, ad aggiornare la loro offerta sui canali digitali.
La Camera di commercio in collaborazione con Federmoda e Netcomm aveva già proposto qualche anno fa agli operatori del tessile delle linee guida per consentire di affrontare in modo corretto la vendita online dei prodotti, sottolineando l'importanza di fornire al consumatore in maniera chiara e visibile le indicazioni obbligatorie per garantire anche sul web un acquisto consapevole al pari di un acquisto effettuato in un luogo fisico.
Il mutato quadro generale impone uno sforzo importante di vigilanza da parte degli enti preposti che, grazie a controlli diffusi e puntuali, devono tutelare la leale concorrenza del mercato e contribuire a garantire condizioni adeguate di conformità e sicurezza dei prodotti venduti online.
Il vademecum "L'e-commerce nella moda: tra buone prassi e obblighi di legge", vuole essere uno strumento utile a chi decide di aprire o ha già un'attività di e-commerce nel settore moda.
L'etichettatura e la presentazione dei prodotti tessili è disciplinata, a partire dall'8 maggio 2012, dal Regolamento UE n. 1007/2011.
Indicazioni dell'etichetta
In tutta l'Unione europea, i prodotti tessili per essere posti in vendita al consumatore finale devono riportare un contrassegno o un'etichetta saldamente fissata che indichi:
- la composizione fibrosa: sulle etichette deve essere obbligatoriamente riportata la composizione fibrosa del prodotto utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011. Queste informazioni devono essere riportate in lingua italiana, per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni), con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili e in ordine decrescente di peso;
- l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale, da indicare obbligatoriamente con la seguente frase: "Contiene parti non tessili di origine animale". Non è necessario specificare la parte di origine animale, ma nel caso lo si faccia utilizzando termini quali "pelle", "pelliccia", "cuoio" è necessario applicare il d.lgs 68/2020;
- il responsabile dell'immissione in commercio: il Codice del Consumo prescrive espressamente che siano riportati l'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore (denominazione, ragione sociale, marchio registrato dell'azienda, indirizzo) e il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.
Documenti commerciali
Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose devono essere indicate chiaramente nei documenti commerciali di accompagnamento.
Nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore finale, l'etichetta può essere sostituita dai documenti commerciali che devono riportare i dati e le denominazioni fibrose previste all'allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011. È ammesso l'utilizzo di abbreviazioni tramite l'utilizzo di un codice meccanografico, purché sullo stesso documento ne sia spiegato il significato commerciale.
Obblighi degli operatori
Il fabbricante all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. In particolare, queste devono essere facilmente leggibili, visibili, chiare e con caratteri uniformi, anche per quanto riguarda la dimensione e lo stile. Se il fabbricante non è stabilito nella UE, tali incombenze ricadono sulla figura dell'importatore.
All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato.
Il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato col proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.
Da sapere
Il 4 gennaio 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 190/2017 che innova il quadro sanzionatorio previsto per le violazioni in materia di etichettatura dei settori tessile e calzaturiero.
Non cambiano le regole di etichettatura contenute per il settore tessile nel Regolamento UE 1007/2011 e per il settore calzaturiero nella direttiva 94/11/CE recepita in Italia con DM 11/4/1996 cambiano solo le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme.
In particolare vengono introdotte nell'ordinamento italiano le sanzioni applicabili per la vendita di calzature prive di etichetta o con etichetta non conforme, innalzate le sanzioni applicabili per la vendita di prodotti tessili privi di etichetta o con etichetta non veritiera o non conforme, viene prevista una specifica sanzione da applicare per le vendite on line in assenza delle informazioni sulla composizione ma anche per la presentazione di prodotti su cataloghi e prospetti e introdotta una sanzione applicabile nel caso il produttore/importatore non ottemperi ai provvedimenti di conformazione dell'etichetta o di ritiro dei prodotti dal mercato emessi dall'autorità di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico).
Le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi di legge per il settore tessile
Segnalazione di non conformità
L’acquirente di un prodotto tessile, qualora ritenga di ravvisare una diversa composizione rispetto a quanto dichiarato in etichetta, può richiedere lo svolgimento delle analisi sul prodotto tessile acquistato, ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 883/1973.
È necessario presentare alla Camera di commercio, oltre al prodotto, un'istanza completa di:
- dichiarazione di garanzia (dichiarazione scritta, rilasciata dal venditore su richiesta dell’acquirente, contenente la corrispondenza delle indicazioni riportate sull’etichetta con quelle riportate sulla fattura, il nome o la ragione sociale e l’ubicazione dell'esercizio in cui è stato acquistato il prodotto, il nome dell'acquirente, la descrizione del prodotto acquistato e dei mezzi adottati per garantire la sua identificazione, la sottoscrizione del venditore, la data del rilascio);
- deposito cauzionale pari a euro 126,55 da versare tramite SIPA (Sistema informatizzato dei pagamenti delle PA). Per pagare, clicca su SIPA e seleziona dal menù a tendina "Servizio" la voce "Verbali sanzioni amministrative", inserendo nel campo "Causale" "Richiesta di analisi tessili".
Consulta la guida all'uso di SIPA.
Per segnalare casi di non conformità compila il modulo di segnalazione