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Responsabilità degli operatori - Consumo di energia
Obblighi dei fornitori
Il fornitore è un fabbricante con sede nell’Unione europea o un rappresentante autorizzato da un produttore situato al di fuori del territorio dell'Unione europea. Sono considerati fornitori anche l'importatore e tutte quelle persone, fisiche o giuridiche, che immettono o mettono in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione.
I fornitori devono predisporre, per ogni unità ovvero per ogni modello di prodotto, l'etichetta energetica e la scheda informativa, come stabilito dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 104/2012 oltre che dal Regolamento (UE) 2017/1369.
Essi sono tenuti a fornire gratuitamente le necessarie etichette, incluse quelle cd. riscalate, ai distributori; anche le schede informative devono essere messe a disposizione dei distributori e venditori al dettaglio, anche qualora la vendita dovesse svolgersi online.
- il nome o il marchio, l’indirizzo e le informazioni di contatto;
- l’identificativo del modello;
- l’etichetta elettronica;
- la classe energetica del prodotto;
- i parametri della scheda informativa.
I fornitori devono conservare le informazioni relative alla conformità del prodotto per un periodo di 15 anni, salvo eventuali deroghe stabilite nei singoli atti delegati dell’UE.
I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede fornite. Essi sono poi tenuti a collaborare con le Autorità di vigilanza competenti, le quali collaborano attivamente con la Guardia di Finanza.
I fornitori, pertanto, su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli, devono essere in grado di esibire la documentazione tecnica riguardante il prodotto. È infatti a partire da quest’ultima che gli Enti preposti alla vigilanza accertano la precisione e la correttezza dell’etichetta apposta sul prodotto nonché della scheda informativa. All’interno del fascicolo della documentazione tecnica sono inoltre riscontrabili gli esiti delle prove e delle misurazioni tecniche condotte sul prodotto.
Obblighi del distributore
Il distributore è un dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria o espone prodotti agli utilizzatori finali.
I distributori, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2017/1369, sono tenuti a esporre le etichette in maniera visibile e leggibile, e a fornire, su richiesta, la scheda informativa del prodotto. Gli stessi, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2017/2019, sono tenuti a sostituire entro 14 giorni lavorativi dalla data stabilita nei singoli Regolamenti UE delegati le etichette frutto dell’operazione di riscalaggio.
I distributori collaborano con le Autorità di vigilanza competenti e rispettano tutte le disposizioni riguardanti l’etichettatura e la documentazione informativa dei prodotti venduti nell’ambito della loro attività commerciale; fanno altresì in modo di non indurre in confusione ovvero in errore i consumatori.
Nello specifico, le disposizioni normative inserite nei documenti Allegati dei singoli Regolamenti prevedono che l’etichetta energetica e la scheda informativa siano facilmente reperibili o visibili sul sito Internet accanto al prezzo.
È pertanto compito del distributore online riportare in modo visibile e leggibile l’etichetta energetica fornita dal fornitore e aggiornare, entro 14 giorni lavorativi, le pagine Internet allorquando venga introdotta una nuova etichetta riscalata.
L’etichetta energetica e la scheda informativa possono essere esposte sia tramite una visualizzazione annidata sia tramite un riferimento alla Banca Dati dei prodotti EPREL.
Se si ricorre alla visualizzazione annidata, tutte le informazioni considerate necessarie devono apparire al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell’immagine sullo schermo touch.