Sanzioni - cuoio pelle e pelliccia

Sanzioni per la violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 68  previste all’art. 6 del decreto stesso

 

La competenza ad eseguire i controlli e ad  irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie spetta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

 

 

Tipologia di violazione

 

Sanzione

 

Fabbricante o importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all’art 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, privi di etichetta o contrassegno di cui all’art. 4, comma 1.

 

Sanzione amministrativa da 3.000 euro a 20.000 euro

 

Fabbricante o importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all’art 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, con etichetta o contrassegno non conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4.

 

Sanzione amministrativa da 1.500 euro a 20.000 euro

 

Fabbricante o importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, nei casi in cui il documento commerciale di accompagnamento che sostituisce le etichette o il contrassegno che sostituisce l'etichetta o il contrassegno, non é completo delle indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.

 

 

Sanzione amministrativa da 3.000 euro a 20.000 euro

 

Fatta salva la responsabilità prevista per il fabbricante o l’importatore, il distributore che, mette a disposizione sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, privi di etichetta o contrassegno, ovvero con etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4.

 

 

Sanzione amministrativa da 700 euro a 3.500 euro

 

Fabbricante o importatore, che immette sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», ovvero derivati, non conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, dichiarata in etichetta, contrassegno o, se ammesso, documento commerciale d'accompagnamento, in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 3.

 

 

 

Sanzione amministrativa da 700 euro a 3.500 euro

 

Fatta salva la responsabilità prevista al comma 5, il distributore che mette a disposizione sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con gli stessi fabbricati, sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», ovvero derivati, risultati non conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 3.

 

 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro, salvo che non dimostri la rispondenza delle indicazioni con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel documento commerciale di  accompagnamento

 

Fatte salve le responsabilità previste dai commi 1, 2, 3 e 5 ai soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui al comma 7 ovvero alla regolarizzazione dell'etichettatura o al ritiro dei materiali o manufatti dal mercato, entro il termine previsto.

 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro

 

 

Regolarizzazione dell’etichetta o ritiro dei materiali al mercato

A norma dell’art 6, comma 7 del D.lgs 9 giugno 2020, n. 68, il fabbricante o l'importatore che incorre nelle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 del citato decreto, a seguito del relativo accertamento e contestazione, deve provvedere, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla contestazione e relativa notifica, alla regolarizzazione dell'etichettatura o al ritiro dei materiali o manufatti dal mercato.

Dell'avvenuta regolarizzazione deve essere fornita all'organo che ha proceduto all'accertamento della violazione e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, qualora non abbia proceduto essa stessa all'accertamento, entro lo stesso termine di sessanta giorni, idonea comunicazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.