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Vigilanza, controlli e sanzioni
Le funzioni di vigilanza sono affidate al Ministero dello Sviluppo Economico, coadiuvato nel suo operato dall'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).
Il Ministero dello Sviluppo Economico esercita le sue funzioni di vigilanza in base all'articolo 4 del D. Lgs. n. 104/2012; tra queste rientrano, ai sensi dell'articolo 10:
- la vigilanza sul rispetto del decreto e dei regolamenti da parte di distributori e fornitori;
- la promozione di campagne di informazione a carattere educativo e promozionale;
- l'organizzazione di controlli di conformità dei prodotti disciplinati, attraverso il prelievo di campioni dei medesimi e la richiesta di tutte le informazioni necessarie alle parti interessate;
- lo svolgimento di analisi del mercato, la cooperazione e lo scambio d'informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'UE ai fini della vigilanza;
- l'informazione alla Commissione europea sulle attività svolte.
Il ruolo della Camera di commercio e della Guardia di Finanza
Il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale per le attività di vigilanza della collaborazione delle Camere di commercio e della Guardia di Finanza. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono invece svolte dall'Agenzia delle Dogane.
Modalità di verifica:
- controlli visivi, volti a verificare che sul prodotto immesso in commercio siano riportate correttamente tutte le indicazioni obbligatorie;
- controlli documentali, volti a verificare la conformità del prodotto attraverso l’esame della documentazione tecnica messa a disposizione dal fornitore;
- controlli fisici, consistenti nel sottoporre il prodotto a prove di laboratorio previste dalle norme armonizzate o norme applicabili per verificare il rispetto dei requisiti previsti. Le Camere di commercio sono tenute ad affidare tali verifiche a laboratori accreditati.
Banca dati EPREL
La Banca Dati EPREL, introdotta a partire dal 1° gennaio 2019, è un importante strumento di consultazione dei dati inseriti dai fornitori sui prodotti. Le autorità di controllo e vigilanza competenti possono chiedere ai fornitori le informazioni supplementari che non sono presenti sulla Banca Dati. La Banca Dati EPREL viene utilizzata dalle Autorità di Vigilanza nello svolgimento dei loro compiti.
Sanzioni
Come stabilito dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 104/2012, le sanzioni sono irrogate dalla Camera di commercio territorialmente competente. Può essere soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie il fornitore:
- da 4.000 a 40.000 euro, il fornitore che non ottempera ai provvedimenti adottati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 12, commi da 1 a 3;
- da 3.000 a 30.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non è tenuta a disposizione o non è messa a disposizione entro i termini stabiliti;
- da 2.000 a 20.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ovvero prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o generare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso;
e il distributore:
- da 1.000 a 10.000 euro, il distributore che espone prodotti privi di etichetta oppure prodotti privi della prevista scheda;
- da 500 a 5.000 euro, il distributore che espone prodotti con etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti sui quali non è apposta la prevista scheda o per i quali tale scheda non è redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o generare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso.