Sorgenti luminose

Il Regolamento Delegato (UE) 2019/2015 integra il Regolamento (UE) 2017/2019 per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose; risultano pertanto abrogate le norme contenute nel Regolamento (UE) 2012/874.

Il nuovo Regolamento si applica dal 1° settembre 2021; tuttavia, le disposizioni contenute all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) (relativamente ai parametri della scheda informativa da inserire nella Banca Dati EPREL) trovano applicazione già a partire dal 1° maggio 2021.
 

Ambito di applicazione

Le disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2015 riguardano l’etichettatura e altre informazioni delle sorgenti luminose, con o senza unità di alimentazione integrata. Gli stessi requisiti sono applicati alle sorgenti luminose immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.

Si precisa, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE), che le sorgenti luminose non comprendono:

  • die LED o chip LED;
  • pacchetti LED;
  • prodotti contenenti una o più sorgenti luminose dai quali tali sorgenti luminose possono essere rimosse a fini di verifica;
  • parti emettenti luce contenute in una sorgente luminosa dalla quale non possono essere rimosse a fini di verifica come sorgente luminosa.

In ogni caso, in base a quanto disposto nell’Allegato IV nei punti 1 e 2, le disposizioni normative non si applicano alle sorgenti luminose specificamente collaudate e approvate per funzionare:

  • in impianti radiologici e di medicina nucleare;
  • in situazioni di emergenza;
  • in o su strutture, materiale, veicoli terrestri, equipaggiamento marittimo o aeromobili di difesa civile o militare;
  • in o su veicoli a motore, relativi rimorchi e sistemi, attrezzature intercambiabili trainate, componenti e entità tecniche;
  • in o su macchine mobili non stradali e loro rimorchi;
  • in o su attrezzature intercambiabili destinate a essere trainate o montate e che, quando sono trainate su strada, sono completamente staccate dal suolo o non possono ruotare intorno a un asse verticale;
  • in o su aeromobili dell’aviazione;
  • nell’illuminazione di veicoli ferroviari;
  • nell’equipaggiamento marittimo;
  • nei dispositivi medici e nei dispositivi medici in vitro.

Ugualmente, sono escluse dal campo di applicazione del Regolamento le seguenti sorgenti luminose:

  • i display elettronici, compresi, in via non limitativa, i display che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2019/2021;
  • le sorgenti luminose nelle cappe da cucina;
  • le sorgenti luminose nei prodotti a batteria;
  • le sorgenti luminose sulle biciclette e su altri veicoli non automobili;
  • le sorgenti luminose per spettroscopia e applicazioni fotometriche.

Le sorgenti luminose indicate al punto 3 dell’Allegato IV sono invece conformi a quanto previsto nel Regolamento (UE) 2019/2015 unicamente quando rispettano quanto stabilito nel punto 4 dello stesso Allegato.
 

Definizioni

Ai sensi dell’articolo 2 si definisce:

  • sorgente luminosa: il prodotto a funzionamento elettrico destinato a emettere luce o, per le sorgenti luminose non a incandescenza, a essere eventualmente regolato in modo da emettere luce, o entrambe le cose;
  • unità di alimentazione: uno o più dispositivi che possono essere fisicamente integrati nella sorgente luminosa o meno, destinati a preparare l’alimentazione da rete al formato elettrico richiesto da una o più sorgenti luminose specifiche;
  • prodotto contenitore: il prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di alimentazione separate, o entrambe;
  • pacchetto LED: il singolo componente elettrico che comprende principalmente almeno un die LED. Non include un’unità di alimentazione o parti di essa né un attacco o componenti elettronici attivi e non è collegato direttamente alla tensione di rete.
     

Etichettatura

L’etichetta energetica delle sorgenti luminose deve sempre riportare una serie di informazioni, in modo che i consumatori e utilizzatori finali siano in grado di prendere decisioni ponderate in merito non solo ai costi ma anche ai valori di consumo degli apparecchi.

Per ulteriori indicazioni sui requisiti previsti per l’etichetta si consulti l’Allegato III del Regolamento UE 2019/2015.

ETICHETTA DI DIMENSIONI STANDARD

ETICHETTA DI PICCOLE DIMENSIONI

I: marchio o nome del fornitore
II: identificativo del modello del fornitore
III: scala delle classi di efficienza energetica da A a G
IV: consumo di energia elettrica della sorgente luminosa in modo acceso per 1 000 ore, espresso in kWh
V: codice QR
VI: classe di efficienza energetica conformemente all’allegato II
VII: numero del presente regolamento

 

 

Scheda informativa

Le schede informative vengono messe a disposizione dei distributori da parte dei fabbricanti. Il fornitore deve inserire nella Banca Dati EPREL tutta una serie di informazioni già presenti sulla scheda informativa; tali informazioni sono le stesse sia che la sorgente luminosa faccia parte di un prodotto contenitore sia che non ne faccia parte.

Esse sono:

  • il marchio o il nome del fornitore;
  • l’indirizzo del fornitore;
  • l’identificativo del modello;
  • ll tipo di sorgente luminosa, specificando:
    • i parametri generali del prodotto: consumo di energia, flusso luminoso utile, potenza in modalità accesa e in stand-by espressa in W, dichiarazioni di potenza equivalente;
    • i parametri specifici per le sorgenti luminose LED o OLED.

Per ulteriori indicazioni sui requisiti previsti per la scheda informativa si consulti l’Allegato V del Regolamento UE 2019/2015.

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 Il fornitore deve riportare sul proprio sito Internet alcune informazioni utili per il consumatore, quali:

  • le impostazioni di controllo;
  • le istruzioni per rimuovere, spegnere o ridurre il consumo di potenza delle parti per il controllo dell’illuminazione;
  • l’elenco dei regolatori d’intensità compatibili se la sorgente luminosa è regolabile;
  • le istruzioni per la rimozione e il trattamento, in caso di rottura accidentale, dei frammenti di mercurio eventualmente presenti nella sorgente luminosa;
  • le raccomandazioni sullo smaltimento della sorgente luminosa in conformità con la Direttiva 2012/19/UE

 

Documentazione tecnica

Le sorgenti luminose immesse sul mercato sono sempre munite di documentazione tecnica, nella quale viene indicata la classe di efficienza energetica di appartenenza.

La documentazione tecnica comprende sempre:

  • il nome e l’indirizzo del fornitore;
  • l’identificativo del modello;
  • l’identificativo di tutti i modelli equivalenti già immessi sul mercato;
  • l’indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore;
  • i valori dichiarati per tutta una serie di parametri, tra cui: il flusso luminoso utile, l’indice di resa cromatica, la potenza in modalità accesa ovvero in stand-by;
  • i calcoli eseguiti con i parametri;
  • i riferimenti alle norme armonizzate o ad altre disposizioni normative applicate;
  • le eventuali ulteriori condizioni di prova;
  • le impostazioni di controllo ed eventuali istruzioni per la configurazione;
  • le istruzioni per rimuovere, spegnere o ridurre il consumo di potenza delle parti per il controllo dell’illuminazione;
  • le precauzioni specifiche per il montaggio, per l’installazione, la manutenzione e la prova

Se una sorgente luminosa è immessa sul mercato in un prodotto contenitore, nel libretto di istruzioni o nel manuale d’utilizzo deve sempre risultare presente e chiaramente leggibile il seguente testo: "Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>" (dove andrà sostituita caso per caso con la classe energetica relativa). Se il prodotto contiene più sorgenti luminose, la dicitura potrà essere riportata al plurale ovvero ripetuta.

Per ulteriori indicazioni sui requisiti previsti per la scheda informativa si consulti l’Allegato VI del Regolamento UE 2019/2015.