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Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta
L'etichettatura indicante il consumo di energia gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (i cd. frigoriferi commerciali) è regolamentata dal Regolamento Delegato (UE) 2019/2018, che integra il Regolamento (UE) 2017/1369.
Le disposizioni sull’etichettatura degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta si applicano a partire dal 1° marzo 2021.
È inoltre da precisare che per questi prodotti si tratta di un’etichetta totalmente nuova: non c’è il cd. riscalaggio come in altri prodotti connessi all’energia.
Ambito di applicazione
Il Regolamento UE stabilisce i requisiti per l’etichettatura degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica, compresi gli apparecchi venduti per la refrigerazione di prodotti non alimentari.
Esclusi dall’ambiti di applicazione delle disposizioni normative del Regolamento UE sono:
- apparecchi refrigerati con funzione di vendita diretta alimentati solo da fonti di energia non elettrica;
- apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non operano con un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore;
- componenti remoti a cui un armadio con sistema remoto deve essere collegato per poter funzionare;
- apparecchi di refrigerazione per la trasformazione alimentare con funzione di vendita diretta;
- apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta specificamente collaudati e approvati per la conservazione di medicinali o campioni scientifici;
- apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta per la vendita e l’esposizione di alimenti vivi, come gli apparecchi di refrigerazione per la vendita e l’esposizione di pesci e molluschi vivi, gli acquari e le vasche d’acqua refrigerati;
- saladette;
- banchi orizzontali a servizio assistito con area integrata per la conservazione, progettati per funzionare alle temperature di esercizio per la refrigerazione;
- apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta privi di sistema di raffreddamento integrato, che funzionano canalizzando l’aria fredda prodotta da un’unità esterna di raffreddamento dell’aria;
- armadi d’angolo;
- distributori automatici progettati per funzionare alle temperature di esercizio per il congelamento;
- banchi a servizio assistito per il pesce con ghiaccio in scaglie;
- armadi refrigerati professionali, abbattitori, unità di condensazione e chiller di processo di cui al Regolamento (UE) 2015/1095;
- frigoriferi cantina e minibar.
Definizioni
Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2019/2018 si definisce:
- apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta: l’armadio isolato con uno o più scomparti regolati a temperature specifiche, raffreddato per convezione naturale o forzata mediante uno o più sistemi che consumano energia e destinato all’esposizione e alla vendita ai clienti, con o senza servizio assistito, di alimenti e altri articoli a temperature specifiche inferiori alla temperatura ambiente, direttamente accessibili attraverso aperture laterali o attraverso una o più porte o cassetti, o entrambe le cose;
- armadio con sistema remoto: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta costituito da un insieme di componenti di fabbricazione industriale che richiede un ulteriore collegamento a componenti remoti che non sono parte integrante dell’armadio;
- apparecchio di refrigerazione per la trasformazione alimentare con funzione di vendita diretta: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta specificamente collaudato e approvato per la trasformazione alimentare;
- distributore automatico refrigerato: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta progettato per erogare alimenti o altri prodotti refrigerati a fronte del pagamento del consumatore o dell’inserimento di gettoni, senza intervento di lavoro in loco.
Etichettatura
ETICHETTA PER GLI APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE CON FUNZIONE DI VENDITA DIRETTA, TRANNE I REFRIGERATORI PER BEVANDE E I CONGELATORI PER GELATIc
II: marchio o nome del fornitore
III: identificativo del modello del fornitore
IV: scala delle classi di efficienza energetica da A a G
V: classe di efficienza energetica
VI: AE in kWh all’anno, arrotondato all’intero più vicino
VII: somma dei volumi netti di tutti gli scomparti a temperature di esercizio per la refrigerazione o somma delle superfici espositive a temperature di esercizio per la refrigerazione
VIII: temperatura nella parte superiore e temperatura nella parte inferiore
IX: somma delle superfici espositive a temperature di esercizio per il congelamento
X: temperatura nella parte superiore e temperatura nella parte inferiore
XI: numero del Regolamento (UE) 2019/2018
Per ulteriori informazioni sui requisiti dell’etichettatura si consulti l'Allegato III del Regolamento (UE) 2019/2018.
ETICHETTA PER REFRIGERATORI PER BEVANDE
I: codice QR
II: marchio o nome del fornitore
III: identificativo del modello del fornitore
IV: scala delle classi di efficienza energetica da A a G
V: classe di efficienza energetica
VI: AE in kWh all’anno
VII: somma dei volumi lordi di tutti gli scomparti a temperature di esercizio per la refrigerazione, espressa in litri (l)
VIII: temperatura media massima di tutti gli scomparti a temperature di esercizio per la refrigerazione, in gradi Celsius (°C)
IX: temperatura ambiente massima, in gradi Celsius (°C)
X: numero del Regolamento (UE) 2019/2018
Per ulteriori informazioni sui requisiti e sulle caratteristiche dell’etichettatura si consulti l’Allegato III del Regolamento (UE) 2019/2018.
ETICHETTA PER CONGELATORI PER GELATI
I: codice QR
II: marchio o nome del fornitore
III: identificativo del modello del fornitore
IV: scala delle classi di efficienza energetica da A a G
V: classe di efficienza energetica
VI: AE in kWh all’anno
VII: somma dei volumi netti di tutti gli scomparti a temperature di esercizio per il congelamento, espressa in litri (l)
VIII: temperatura media massima di tutti gli scomparti a temperature di esercizio per il congelamento, in gradi Celsius (°C)
IX: temperatura ambiente massima, in gradi Celsius (°C)
X: numero del Regolamento (UE) 2019/2018
Per ulteriori informazioni sui requisiti dell’etichettatura si consulti l’Allegato III del Regolamento (UE) 2019/2018.
Scheda informativa
Le schede informative vengono messe a disposizione dei distributori da parte dei fabbricanti. In esse dovranno obbligatoriamente risultare:
- il marchio o il nome del fornitore;
- l’indirizzo del fornitore;
- l’identificativo del modello;
- l’uso
- il tipo di apparecchio;
- i parametri specifici del prodotto;
- i parametri generali del prodotto;
- i parametri della sorgente luminosa;
- la durata minima della garanzia offerta dal fornitore;
- le eventuali informazioni supplementari quali i link al sito Internet del fornitore.
Per ulteriori e specifici requisiti della scheda informativa, si consulti l’Allegato V del Regolamento (UE) 2019/2018.
Documentazione tecnica
Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che sono immessi sul mercato sono sempre muniti di documentazione tecnica, nella quale viene indicata la classe di efficienza energetica di appartenenza.
Tale fascicolo riporta tutte le informazioni già inserite nella scheda informativa del prodotto e inoltre obbligatoriamente contiene:
- la descrizione generale del modello;
- le specifiche del prodotto;
- le specifiche generali del prodotto quali il consumo giornaliero e annuo di energia;
- le informazioni supplementari quali i riferimenti alle norme armonizzate eventualmente applicate, l’ elenco dei modelli equivalenti, l’eventuale indicazione della persona autorizzata a vincolare il fornitore.
Per ulteriori dettagli si consulti l’Allegato VI del Regolamento (UE) 2019/2018.