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Sezione speciale artigianato
Successivamente all'abolizione nel 2012 dell'albo, le imprese artigiane si devono iscrivere all'apposita sezione speciale del Registro Imprese.
Impresa artigiana
È artigiana l'impresa che ha come scopo prevalente lo "svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione di alimenti o di bevande".
Forme giuridiche:
- impresa individuale
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- società a responsabilità limitata con unico socio
- società a responsabilità limitata pluripersonale
- società cooperativa con soci contitolari
In caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare la propria opera manuale; in caso di due soci è sufficiente la prestazione lavorativa di uno dei due.
Per le sas è necessario che nel processo produttivo ogni socio accomandatario svolga come prevalente un'attività manuale.
Nelle srl pluripersonali la maggioranza dei soci (oppure uno su due) deve partecipare al lavoro ed avere il possesso della maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti.
Le spa e le società in accomandita per azioni non possono essere iscritte nel Registro Imprese come impresa artigiana.
Requisiti:
- autonomia aziendale (possesso attrezzature e strutture idonee a svolgere l'attività, ecc.);
- produzione di beni (anche semi lavorati) o prestazione di servizi;
- rispetto di precisi limiti dimensionali:
- fino a 18 dipendenti (più altri eventuali 4 apprendisti) per l'impresa che non lavora in serie;
- fino a 12 dipendenti per l'impresa che lavora in serie purché con lavorazione non del tutto automatizzata;
- fino a 32 dipendenti (più altri eventuali 8 apprendisti) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura;
- fino a 8 dipendenti per l'impresa di trasporto;
- fino a 10 dipendenti (più altri eventuali 4 apprendisti) per l'impresa edile
Per determinare il numero dei dipendenti è necessario:
- non considerare gli apprendisti passati in qualifica (ai sensi della Legge 25/55) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana per un periodo di 2 anni;
- non considerare i lavoratori a domicilio (ai sensi della Legge 877/73) se non superano 1/3 dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- non considerare i portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali;
- considerare i familiari dell'imprenditore che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana (articolo 230-bis del codice civile);
- considerare i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana, tranne uno
- considerare i dipendenti, qualunque sia la mansione svolta.
Imprenditore artigiano
L'imprenditore artigiano è colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'attività di impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana, e deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.
Requisiti soggettivi:
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea. Per i cittadini extracomunitari consultare la sezione dedicata;
- svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo;
- non essere lavoratore subordinato a tempo pieno o a part-time superiore a 20 ore (50 per cento);
- possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate dalla legge (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di disinfestazione-derattizzazione-sanificazione).
Da sapere
La Legge regionale lombarda 18 aprile 2012 n.7 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione", in vigore dal 21/04/2012, modificando in modo sostanziale la legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo" ha abolito l'Albo delle Imprese Artigiane e le Commissioni Provinciali per l'Artigianato.