Cittadini stranieri

Highlights

Si ricorda che i cittadini extracomunitari residenti in Italia che intendono aprire, modificare o cessare un'attività di lavoro autonomo o inoltrare una pratica devono sempre allegare il permesso di soggiorno in corso di validità (art. 6 comma 2 del D. Lgs. 286/1998).
Dall'1/1/2021, inoltre, i cittadini britannici residenti sul territorio italiano al 31/12/2020 possono esibire, in assenza del PSE definitivo, l’attestazione di residenza in un comune italiano (o dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr 445/2000) e copia della domanda inoltrata alla Questura competente ai fini del rilascio del permesso.

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Cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari che intendano aprire, modificare o cessare un'attività di lavoro autonomo o inoltrare una pratica nel Registro Imprese come titolari di impresa individuale, soci di società di persone, amministratori di società di capitali, legali rappresentanti di società straniere, o che assumono una carica amministrativa all'interno di una società, devono verificare di essere in possesso dei requisiti sotto riportati a seconda che decidano di:

  • rimanere all'estero: verifica della condizione di reciprocità;
  • risiedere in Italia (già residente): possesso del permesso di soggiorno (P.S.E.) valido rilasciato per lavoro autonomo, lavoro subordinato, attesa di occupazione, motivi familiari, motivi umanitari o asilo politico, per protezione sussidiaria o umanitaria, permesso unico di soggiorno e lavoro rilasciato ai sensi del D.Lgs. n.40/2014, casi speciali (violenza domestica o sfruttamento lavorativo), calamità, lavoro autonomo per start up innovative, assistenza minore, protezione speciale, ricerca lavoro per studenti, atti di particolare valore civile.

Anche i cittadini extracomunitari che vengono nominati nelle visure camerali responsabili tecnici, o collaboratori familiari di impresa artigiana, devono verificare di essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità (rilasciato eventualmente anche per altre tipologie di permesso oltre a quelle sopra indicate).

La condizione di reciprocità implica che nel paese di origine del cittadino straniero a un italiano sia riservato lo stesso trattamento a cui il cittadino extracomunitario richiede di essere ammesso. Può essere verificata presso l'ambasciata italiana nel paese di origine e controllata dal soggetto giuridico italiano destinatario dell'istanza (notaio nei casi di costituzione di una società, Camera di commercio per diventare amministratore di una società, ecc.).

I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo possono svolgere qualunque attività autonoma in Italia (D.Lgs. n.3/2007).

Se si possiedono i requisiti necessari, l'iscrizione al Registro Imprese deve avvenire entro 30 giorni dall'inizio dell'attività allegando la seguente documentazione:

  • cittadini già in possesso del permesso di soggiorno (o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
  • cittadini con permesso di soggiorno in fase di rilascio, talloncino della raccomandata inviata al Centro Servizi Amministrativi di Roma attraverso Poste Italiane al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno e fotocopia del passaporto con visto di ingresso di tipo "D";
  • cittadini con permesso di soggiorno in corso di rinnovo, copia del permesso di soggiorno scaduto e talloncino della raccomandata inviata al Centro Servizi Amministrativi di Roma attraverso Poste Italiane al momento della richiesta di rinnovo.

Se il permesso di soggiorno è in corso di rilascio o rinnovo, all'interessato viene consegnata una ricevuta provvisoria con indicato nelle "note" la dicitura "Permesso di soggiorno in corso di rilascio/rinnovo". Ottenuto il permesso di soggiorno l'interessato deve presentarlo al Registro Imprese ai fini della regolarizzazione della posizione. Se si riscontrano motivi ostativi nella presentazione della domanda/rinnovo di permesso di soggiorno o la stessa non sia verificabile sul sito www.portaleimmigrazione.it il Registro Imprese sospenderà la pratica.

I cittadini extracomunitari che hanno presentato domanda di protezione internazionale, in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio con causale “richiedente asilo” ai sensi dell’art. 6 d. lgs 25/2008 (e s. m. e i.), possono
svolgere attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame dell’istanza non si è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.
Pertanto, in caso di richiesta di iscrizione da parte di un soggetto che abbia fatto domanda di asilo politico e che sia
ancora in attesa di risposta dalle autorità competenti, alla pratica presentata al Registro Imprese deve essere allegata la seguente documentazione:

  • copia della ricevuta di presentazione dell’istanza di protezione internazionale alla Questura competente, recante come data domanda una data di almeno 61 giorni precedente a quella di inizio attività o di nomina;
  • copia del permesso di soggiorno provvisorio rilasciato con motivo “richiesta asilo politico” (valido 6 mesi, ex art. 4 d.lgs. 142/2015);
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta che il ritardo nella conclusione del procedimento relativo alla richiesta di asilo non è imputabile al richiedente, resa con l’apposito modello MO-DA31.

 

Cittadini comunitari

I cittadini comunitari non necessitano del permesso di soggiorno per stabilirsi nel nostro paese (D.Lgs n. 30/2007). Il titolo di soggiorno è la carta d'identità italiana rilasciata a seguito dell'ottenimento della residenza, obbligatoria per i cittadini che intendono stabilirsi nel nostro paese per un periodo superiore ai 90 giorni. Per ottenere la residenza ci si deve rivolgere al Comune.

I cittadini comunitari non ancora formalmente residenti in Italia possono avviare le pratiche telematiche al Registro Imprese:

  • allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiarano la data di ingresso in Italia (che ricordiamo deve essere dichiarata preventivamente alla Polizia);
  • sottoscrivendo, all'interno del modello XX-Note della pratica, l'impegno a documentare la richiesta di residenza non appena presentata al comune nel quale si intende risiedere (richiesta che ricordiamo non può essere formulata oltre i 90 giorni dalla data di ingresso in Italia) e l'impegno a consegnare copia del documento di identità non appena rilasciato dal comune.