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Composizione negoziata crisi d'impresa
Dal 15 novembre 2021 l’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente, quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
L’istanza di nomina dell’esperto va presentata attraverso la piattaforma telematica nazionale www.composizionenegoziata.camcom.it.
La piattaforma telematica nazionale, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, renderà disponibile un test pratico, per la verifica della perseguibilità del risanamento adeguato anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento.
Diritti di segreteria e imposta di bollo: Il Decreto interministeriale 10 marzo 2022 ha definito l’importo del diritto di segreteria pari a € 252,00 per singola istanza.
Il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 127 del 01/06/2022, entra in vigore il 16/06/2022, pertanto il pagamento del diritto sopraccitato è dovuto per le istanze presentate a partire da tale data.
L’istanza è altresì soggetta all’applicazione dell’imposta di bollo telematica, nella misura di € 16,00.
Durante la fase di compilazione da parte del Rappresentante dell’impresa, la Piattaforma telematica nazionale di composizione negoziata consentirà l’accesso diretto al portale dei pagamenti “Servizio Online pagamenti PagoPA (SIPA)” della Camera di Commercio di riferimento dove dovrà essere effettuato il pagamento dei diritti di segreteria e bollo.
Il versamento del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, per un importo complessivo di € 268,00.
La presentazione dell’istanza, pertanto, sarà vincolata all'allegazione della ricevuta del pagamento online PagoPA.
Pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio.
L’imprenditore commerciale e agricolo, oltre ad avviare la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, può chiedere, con apposito modulo da firmare digitalmente ed inserire nella piattaforma telematica nazionale, l’applicazione di misure protettive del proprio patrimonio che sarà pubblicata, unitamente all’accettazione dell’esperto, nel registro delle imprese (art. 18 comma 1 D. Lgs. 14/2019).
Dal giorno di pubblicazione nel registro delle imprese, la richiesta di applicazione di misure protettive produce un importante effetto: i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Sempre dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui all’art. 18 comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
Secondo quanto previsto dalle indicazioni operative fornite da Unioncamere in data 29/11/2021, l’iscrizione nel registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all’accettazione dell’esperto sarà eseguita “d’ufficio”.
E’ importante tener presente che l’articolo 19, comma 1 prevede che “L’imprenditore, con ricorso presentato al Tribunale competente entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede conferma/modifica delle misure protettive e, ove occorre, provvedimenti cautelari necessari per la conduzione delle trattative”.
Al fine di agevolare il deposito del ricorso in Tribunale l’Ufficio del registro delle imprese comunicherà tempestivamente, mediante pec, agli imprenditori l’avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto.
Sempre ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 14/2019 “Entro 30 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza (di cui sopra), l'imprenditore dovrà chiedere la pubblicazione nel RI del numero di ruolo generale del procedimento instaurato”.
Quest’ultimo adempimento pubblicitario va invece richiesto dall’imprenditore mediante la presentazione di un modello digitale I2 (imprese individuali) e S2 (società) compilando rispettivamente il riquadro 31 e il riquadro 20 “Altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito”, e allegando in formato pdf/A copia dell’attribuzione, da parte del Tribunale competente, del numero di ruolo generale del procedimento instaurato.
Elenco esperti
Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano sarà formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti del lavoro che documentino di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa.
Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
L'istanza di iscrizione all'Elenco degli Esperti va presentata agli Ordini professionali di appartenenza, i quali, verificata la completezza della domanda e della documentazione allegata, comunicheranno alle rispettive Camere di Commercio capoluogo di regione i nominativi dei professionisti idonei.
Le figure sopra indicate che non siano iscritte in albi professionali possono presentare istanza di iscrizione direttamente alla Camera di commercio del capoluogo di regione; se residenti in Lombardia, con le modalità illustrate nel sito internet della Camera Arbitrale di Milano nella pagina "Come si diventa esperti".