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Modalità compilazione non iscritti REA
La compilazione del certificato di origine consiste nel trasferimento dei dati essenziali (esclusi i prezzi) della fattura di export nelle caselle che compongono il formulario.
Tutto quello che viene inserito nelle caselle deve trovare riscontro nei documenti allegati alla pratica, per questo si consiglia di inserire i dati strettamente necessari in modo da minimizzare la documentazione a supporto.
Non è possibile inserire informazioni che non si è in grado di documentare.
Casella 1
Lo speditore è di norma colui che emette la fattura di vendita all'estero. Occorre indicare nome e cognome oppure ragione sociale seguiti dall'indirizzo completo; se l'impresa ha una unità locale al di fuori della provincia, può essere indicato anche tale indirizzo, ma deve sempre essere preceduto anche dall'indirizzo della sede legale.
In caso di delega, rappresentante fiscale, spedizioniere consulta procedure particolari.
Casella 2
Nella casella devono essere indicati i dati del cliente estero, che devono coincidere con quanto riportato nella fattura di esportazione. Il nome del paese deve essere indicato per esteso, non sono ammesse sigle.
Se per esigenze di segretezza commerciale lo speditore intende omettere i dati dell'acquirente, occorre inserire la dicitura "all'ordine", eventualmente seguita dal nome del paese di destinazione. Nella fattura di vendita (trattenuta agli atti dalla Camera di commercio) devono essere sempre specificati sia la denominazione, sia l'indirizzo completo dell'acquirente estero.
In caso di acquirente italiano consulta procedure particolari.
In caso di triangolazioni commerciali consulta procedure particolari.
Casella 3
In questo riquadro deve essere inserito il nome completo del paese di origine della merce. Se la merce è di origine UE occorre usare la dicitura "Unione europea" seguita - eventualmente – dal nome del paese membro; non è possibile inserire solo il nome del paese. Nel caso gli articoli abbiano diverse origini unionali è possibile indicare tutti i paesi dopo “unione europea”, ma non si può menzionarne solo alcuni.
Non sono ammesse sigle o denominazione geografiche es: Europa (non tutti i paesi europei sono nell’Unione Europea) Mar Adriatico, America Latina, ecc.
Se la merce spedita ha origini miste (UE e extraUE), nella casella si devono indicare tutti i nomi dei paesi di origine; in tal caso occorre specificare nella casella 6 (descrizione della merce) il paese di origine di ogni singolo articolo e, nel caso di origini miste, contraddistinguere le merci di origine comunitaria da quelle di origine extracomunitaria.
In caso di merce non sdoganata consulta le relative informazioni.
Casella 4
La compilazione della casella è facoltativa. Può essere indicato il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, camion, ecc.) e, se la merce è trasportata con mezzi diversi, la dicitura "trasporti misti". Può essere usata la dicitura "da stabilirsi" quando non si conosce il mezzo di trasporto al momento della richiesta del certificato di origine. È possibile inserire nella casella 4, Trasporto, dettagli più specifici relativi al trasporto, (container, porto di arrivo, ecc.) purché documentati all'interno della pratica. Tale facoltà non è comunque consigliata in quanto le condizioni del trasporto potrebbero variare durante la spedizione rendendo il certificato non corretto. Sono escluse menzioni negative riguardo ai porti non attraversati, è possibile però indicare tutti i porti che verranno toccati.
Casella 5
La casella è a disposizione per le informazioni che non possono essere inserite altrove, ma potrebbero essere comunque utili per l'identificazione della spedizione (ad esempio per i dati relativi a: buono d'ordine, licenza, polizza di carico, assicurazione o lettera di credito, ecc.).
Casella 6
La descrizione delle merci deve sempre corrispondere alla fattura di vendita. Le merci devono essere elencate per numero d'ordine progressivo, utilizzando sia i termini tecnici dei prodotti esportati che la loro denominazione commerciale, per consentire una inequivocabile identificazione. Le indicazioni generiche quali prodotti chimici, prodotti metallici, macchinari, parti di ricambio, confezioni, maglierie non sono sufficienti e devono essere dettagliate (ad esempio parti di ricambio per autoveicoli ecc.).
Una descrizione molto dettagliata (ad esempio titolo percentuale del filato, finezza del metallo, composizione chimica, ecc.) può essere inserita solo se la richiesta è accompagnata da un documento di un laboratorio o istituto specializzato che ne provi la veridicità e correttezza.
Se lo spazio della casella non è sufficiente per la descrizione delle merci, l'elenco dei prodotti deve essere completato utilizzando più formulari. In caso di compilazione cartacea, per ciascun formulario aggiuntivo occorre compilare tutte le parti debitamente firmate.
È possibile inserire solo la denominazione merceologica della merce (prodotti farmaceutici, parti meccaniche, ecc.) seguita dalla dizione "come da fattura (o documento di trasporto, packing list) allegata n. del...". In questo caso dovrà essere richiesto il visto poteri di firma d'ufficio sul documento allegato e il certificato non potrà circolare senza il documento a cui fa riferimento.
Se il richiedente intende indicare il fabbricante "manufacturer" (informazione non necessaria nè contemplata di per sè al fine della compilazione) se diverso dall'impresa richiedente, è necessario allegare dichiarazione del produttore che attesti che lui sia effettivamente il soggetto che ha prodotto la merce.
I prezzi delle merci non possono essere inseriti.
In caso di origine miste, prodotte all'interno dell'Unione europea e all'esterno dell'Unione europea, è necessario suddividerle per origine specificando il Paese di produzione.
Casella 7
In questa casella deve essere indicata la quantità dei prodotti da esportare, è possibile indicare altre unità di misura quali la lunghezza, la capacità, il volume, i pezzi, ecc. Nel caso si indichi il peso, specificare sempre se si tratta di lordo o netto.
L'unità di misura indicata sul certificato di origine deve coincidere con quella indicata nella fattura di esportazione o, in alternativa, in una packing list (lista dettagliata delle merci) allegata.
Compilazione della richiesta di rilascio
Il richiedente deve poi indicare il paese di origine e il produttore o il fornitore: nella compilazione online, dopo la compilazione della casella 7 si arriva direttamente ai campi interessati.
Paragrafo 1: la merce è totalmente di origine italiana o di altro stato UE - da compilarsi se alla produzione della merce ha concorso un solo paese, ovvero materia prima e lavorazione sono dello stesso paese.
Segue un elenco esaustivo di prodotti che devono essere considerati totalmente di origine italiana o di altro stato UE:
(a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
(b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
(c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
(d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
(e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
(f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
(g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
(h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
(i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
(j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).
Paragrafo 2: da compilarsi se la merce ha subito in Italia, o in altro paese dell’Unione europea, una trasformazione o lavorazione sostanziale sufficiente a conferirle l'origine comunitaria.
In questo campo occorre indicare il nome e l'indirizzo dell'impresa che ha eseguito l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale (la località dove è stata effettuata la trasformazione e non l'indirizzo della sede sociale); in alternativa, indicare l’impresa fornitrice del prodotto.
Paragrafo 3: da compilarsi se la merce è di origine non comunitaria
In questo campo occorre indicare il nome del paese di origine, il produttore o il fornitore della merce. Per la corretta indicazione dell’origine consultare la normativa in materia.
È possibile avere un orientamento sul tema dell'internazionalizzazione/esportazione attraverso una assistenza specialistica oppure su www.infoexport.it previa registrazione.
È possibile, inoltre, richiedere l'IVO (Informazione Vincolante sull'Origine) presso la competente Agenzia delle Dogane.
Firma
La richiesta del certificato di origine deve essere firmata solo da un legale rappresentante.
Per legale rappresentante si intende: titolare di una ditta individuale, socio amministratore di società di persone, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, consigliere con poteri, procuratore, presidente di una associazione o il privato cittadino, nel caso sia lui stesso l’esportatore.
Nel caso in cui chi firmi sia procuratore e la nomina non sia stata comunicata al registro imprese, la copia della procura notarile deve essere allegata alla pratica.
Eccezioni all’obbligo di firma del legale rappresentante dell’impresa esportatrice: procedura “per conto” e “intermediari”.
Nel modello cartaceo la firma deve essere autografa e apposta dal titolare sulla prima e sull’ultima facciata del foglio rosa, mentre il modello on line deve essere sottoscritto con firma digitale.
Il firmatario della richiesta del certificato di origine rilascia sotto la propria responsabilità tutte le dichiarazioni contenute nella domanda ai sensi dell’art 47 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445 e deve essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 della medesima norma in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
In caso di dubbio la Camera di commercio può chiedere ulteriore documentazione attestante l'origine della merce, ad esempio: certificazioni di qualità o certificazioni sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il Paese di origine delle merci; polizze di carico dalle quali è possibile ricavare il Paese di origine; dichiarazioni del fornitore sull'origine della merce, con l'indicazione della procedura con cui è stata desunta l'origine stessa; etichette se riportano il “made in”; nomenclatori, libretti di garanzia, manutenzione, istruzioni, sempre se riportano il “made in”.