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Visto poteri di firma
Che cosa è
Il visto poteri di firma consiste in un controllo di legittimità della firma del soggetto firmatario quale legale rappresentante dell'impresa.
Le dogane di alcuni paesi esteri (in particolare extraeuropei) richiedono alle imprese esportatrici di presentare una serie di documenti vidimati: fatture, listini prezzi, dichiarazioni riportanti la composizione di alcuni prodotti, traduzioni, fatture di nolo, ecc.. La richiesta per la vidimazione di tali documenti può essere presentata alla Camera di commercio del luogo in cui l'impresa ha la sede legale o l'unità locale.
Consulta le modalità per ottenere gli attestati particolari per l'Algeria e per la Nigeria.
Come fare
La richiesta può essere effettuata
-
online, attraverso la piattaforma commercioestero.camcom.it con opzione stampa in azienda (consulta la guida con tutti i passaggi) oppure con opzione di ritiro agli sportelli, previa prenotazione dell’appuntamento su Servizi online.
-
presso le sedi di Milano, Monza e Legnano direttamente allo sportello, su appuntamento, da prenotare su Servizi online. È necessario presentarsi all’appuntamento con duplice esemplare del documento da vistare, copia del documento di identità del legale rappresentante che ha firmato il documento da vistare e modulo di richiesta.
-
presso la sede di Lodi, allo sportello dopo l’invio della pratica online, su appuntamento, da prenotare su Servizi online.
Attenzione: Se la controparte straniera ha espressamente richiesto che la Camera firmi e timbri in originale i documenti, l'opzione stampa in azienda non deve essere selezionata, per esempio, per l'Exporter Registry Form per la Turchia.
Per poter utilizzare commercioestero.camcom.it è necessario:
- essere in possesso di un dispositivo di firma digitale;
- registrarsi al sito web registroimprese.it (consulta la guida);
- richiedere l’adesione al servizio stampa in azienda.
Costi e modalità di pagamento
L'apposizione del visto poteri di firma prevede un costo di 3 euro di diritti di segreteria per ogni visto.
Puoi pagare:
- online, con una delle seguenti modalità:
- prepagato con il conto "Diritti" di registroimprese.it, ricaricabile con carta di credito (consulta la guida): al momento dell'invio cliccare su Conferma e Invia; il sistema effettuerà in automatico l'addebito su registroimprese.it;
- prepagato con iConto, il conto online gratuito di Infocamere, ricaricabile con bonifico: al momento dell'invio cliccare su Conferma e Invia; il sistema effettuerà in automatico l'addebito su iConto;
- pagamento singolo per ogni pratica, con carta di credito o bonifico al momento dell'invio, attraverso la piattaforma PagoPA.
- allo sportello, con carta di credito o bancomat.
Legalizzazione della firma
Nel caso in cui l'impresa necessiti dell'apostilla, o di altre forme di legalizzazione della firma del funzionario camerale da parte di un'autorità diversa dalla Camera di commercio, non è possibile utilizzare l'opzione stampa in azienda: l’impresa dovrà inviare la pratica online scegliendo il ritiro allo sportello oppure presentare i documenti da vistare su appuntamento allo sportello
Da sapere
L'ufficio può apporre il visto poteri di firma su dichiarazioni di origine, solo se inserita nella concomitante richiesta di un certificato di origine per la merce oggetto della dichiarazione.
Tale obbligo non riguarda mere dichiarazioni di produzione, purché riscontrabili dalle informazioni del registro imprese, e le dichiarazioni di origini preferenziali (cioè inerenti a merci prodotte nel rispetto di accordi commerciali fra l'Unione Europea e determinati Paesi, per cui viene concessa un'esenzione o una riduzione daziaria dalla dogana di destinazione).
Se viene chiesta la vidimazione di una fattura recante l'indicazione dell'origine del prodotto esportato, tale fattura è da considerarsi come una dichiarazione di origine e dovrà essere accompagnata dalla relativa richiesta per un certificato di origine.
Se invece sulla fattura viene indicata l'origine preferenziale, o il luogo di produzione (prodotto da... in...), tale obbligo non sussiste.
L'ufficio non appone il visto su:
- dichiarazioni discriminatorie, incompatibili con le convenzioni internazionali e con le leggi nazionali, indicanti ad esempio che le merci non contengono prodotti originari di alcuni paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte nelle black list;
- lettere di invito in Italia a favore di cittadini di paesi terzi: in questo caso è necessario richiedere informazioni alle ambasciate o consolati italiani presenti nel paese di provenienza del cittadino straniero;
- richiesta per visto di affari: si tratta di un atto notorio. In base alla legge, pertanto, non deve essere autenticata, ma firmata in originale e accompagnata dalla carta di identità del firmatario.
Forse cercavi
Non si effettua più la vidimazione per la congruità dei prezzi sulle fatture. Per un visto di conformità dei prezzi contenuti in documenti contabili rispetto ai prezzi indicati nei listini depositati dalle imprese, consultare la pagina del servizio prezzi.