Documenti comprovanti l'origine

Esportatore produttore della merce

Se l’esportatore è il produttore della merce, ovvero con maestranze e strumentazioni dedicate ha trasformato sostanzialmente la merce conferendole l’origine, è sufficiente che risulti attivo come produttore per quel settore merceologico nella visura del registro imprese. Non dovrà allegare alcuna documentazione, in quanto l’ufficio provvederà alla verifica consultando il registro delle imprese.

Esportatore non produttore della merce

Tutta la documentazione presentata in Camera di Commercio a supporto della richiesta del certificato di origine (esempio: fattura di acquisto) è coperta da segreto industriale e solo una pubblica autorità potrà chiedere alla Camera di Commercio di visionare la pratica con i suoi allegati.

Semplificazione amministrativa

Esportatori abituali, Esportatori Autorizzati o registrati nel sistema REX (Sistema degli esportatori registrati) ed operatori che dispongono dello status di AEO (operatore economico autorizzato) possono avvalersi della semplificazione amministrativa. Pertanto, costoro non allegheranno alla pratica la documentazione inerente all’origine, ma presenteranno un atto notorio in cui si attesti che i documenti comprovanti l’origine sono archiviati presso l’azienda e sono disponibili per eventuali controlli, a posteriori e a campione, da parte della Camera di Commercio.

Per ogni richiesta di certificati di origine sarà necessario allegare la fattura di export firmata dal legale rappresentante e la seguente dichiarazione sostitutiva di atto notorio (dichiarazione d'origine), firmata comunque dal legale rappresentante.

 

Documentazione da allegare a seconda dell’origine della merce:

Merce di origine UE

- dichiarazione di origine e fattura di acquisto. Vengono accettate dichiarazioni a lungo termine (facsimile) oppure relative ad una singola fattura (facsimile)

oppure

- solo fattura di acquisto se vi è indicata l’origine della merce.

In base a un controllo a campione, la Camera di Commercio contatterà il fornitore per verificare la veridicità del documento e di quanto da lui dichiarato, fino a risalire al produttore della merce o ad ottenere un certificato inerente al luogo di produzione. Ove tale verifica non sia possibile, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Se l’esportatore presenta uno dei seguenti documenti, la pratica non verrà sottoposta a ulteriori controlli:

- un certificato di origine rilasciato dal fornitore; 

- foto delle etichette riportanti l’origine o luogo di produzione accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante la frase: « le foto delle etichette qui allegate sono apposte agli articoli oggetto della fattura di export n…. del….» 

- documenti inerenti alla merce quali ad esempio nomenclatore, libretto di manutenzione, libretto di garanzia, libretto di istruzioni, se questi riportano l'origine o il luogo di produzione.

 

Merce di origine extraUE 

documenti comprovanti l’origine:

- bolla di importazione;

- certificato di origine proveniente dal fornitore;

- foto delle etichette riportanti l’origine o luogo di produzione accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante la frase: « le foto delle etichette qui allegate sono apposte agli articoli oggetto della fattura di export n…. del….» 

- documenti inerenti alla merce quali ad esempio nomenclatore, libretto di manutenzione, libretto di garanzia, libretto di istruzioni, se questi riportano l'origine o il luogo di produzione.

 

Il certificato d'origine sarà rilasciato anche presentando una dichiarazione d'origine rilasciata dal fornitore, ma in essa deve essere specificata la disponibilità del fornitore a collaborare con le autorità competenti nel fornire ulteriori prove inerenti all'origine (facsimile).

In base a un controllo a campione, la Camera contatterà il fornitore per verificare la veridicità del documento e di quanto da lui dichiarato, fino a risalire al produttore della merce o ad ottenere un certificato inerente al luogo di produzione. Ove tale verifica non sia possibile, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

 

Se la merce non è sdoganata, parte da un paese terzo e arriva a destinazione senza che l’esportatore possa prenderne visione, le prove ammissibili sono soltanto il certificato di origine emesso da paese estero oppure un certificato emesso da un soggetto terzo a condizione che vi sia riportata l’origine (certificato sanitario, certificato ISO, bill of lading)