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Sanzioni RI
Le sanzioni del Registro Imprese vengono applicate a tutti i soggetti tenuti per legge alla richiesta di iscrizione o al deposito di una determinata denuncia nel Registro Imprese (art. 5, legge 689/81).
A titolo di esempio:
- impresa individuale: il titolare
- società semplici: ciascuno dei soci amministratori o dei liquidatori
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: ciascuno dei soci amministratori/accomandatari o dei liquidatori
- consorzi: ciascuno degli amministratori
- società estere con stabile organizzazione in Italia: il preposto alla sede secondaria
- società di capitali e cooperative:
- quando i soggetti obbligati sono gli amministratori: tutti gli amministratori
- quando i soggetti obbligati sono i sindaci: tutti i sindaci effettivi
- quando i soggetti obbligati sono l'amministratore e il notaio: tutti gli amministratori e il notaio
- per la nomina degli amministratori, ogni amministratore è obbligato al deposito esclusivamente per la propria nomina
Le violazioni hanno natura di illecito omissivo permanente: L’ufficio del registro delle imprese emette i verbali d’accertamento sanzionatorio nei confronti di tutti i soggetti obbligati per legge che si sono succeduti nel tempo.
L'obbligato in solido è tenuto al pagamento dell'importo complessivo della sanzione e delle spese di procedimento nel caso in cui non provvedano i soggetti obbligati.
Il verbale di accertata violazione è notificato:
- a tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda e alla società in quanto responsabile in solido (art. 14 L. 689/81)
- tramite PEC oppure a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di residenza o al domicilio fiscale degli obbligati in via principale e all'obbligato in solido presso la sede legale
Società fino al 14/11/2011 | Importo sanzione | Importo sanzione (se pagata entro 60 gg dalla notifica) |
Violazioni di cui all'art. 2630 c.c. | minimo: € 206,00 massimo: € 2.065,00 |
€ 412,00 |
Violazioni di cui all'art. 2630 co. 2 c.c. (depositi bilanci) |
minimo: € 206,00 massimo: € 2.065,00 aumentati di un terzo |
€ 549,34 |
Società dal 15/11/2011 | Importo sanzione | Importo sanzione (se pagata entro 60 gg dalla notifica) |
Denunce e comunicazioni presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza |
minimo: € 34,33 massimo: € 344,00 |
€ 68,66 |
Denunce e comunicazioni presentante oltre 30 giorni successivi alla scadenza |
minimo: € 103,00 massimo: € 1.032,00 |
€ 206,00 |
Bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza |
minimo: € 45,78 massimo: € 458,67 |
€ 91,56 |
Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza |
minimo: € 137,33 massimo: € 1.376,00 |
€ 274,66 |
Imprese individuali | Importo sanzione | Importo pagamento liberatorio (se pagata entro 60 gg dalla notifica) |
Violazione di cui all'art. 2194 | minimo: € 10,00 massimo: € 516,00 |
€ 20,00 |
Calcolo dei termini per le pratiche RI
Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una domanda al Registro Imprese non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (art. 1187 c.c.).
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n.558/1999 art. 3 c. 2, in vigore dal 6/12/2000).
Da sapere
Le sanzioni Registro Imprese sono incassate dall'Erario, pertanto affinché l'ufficio possa registrare tempestivamente i pagamenti è necessario inviare all'indirizzo back_end@mi.camcom.it (back_end@mi.camcom.it) copia del modello F23 Sanzioni Registro Imprese pagato.