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Atti da comunicare al Registro Imprese
Oltre all'iscrizione, le imprese sono tenute a comunicare telematicamente al RI i successivi atti ed eventi, previsti dalla legge, che le hanno interessate dopo l'iscrizione (modifiche, trasferimenti, liquidazioni, bilanci, ecc.).
Ecco i principali atti da depositare:
- atto costitutivo
- atti modificativi dello statuto, atto costitutivo o patti sociali
- iscrizione, modifica e cessazione dei membri degli organi amministrativi e degli organi di controllo
- operazioni finanziarie:
- aumento, riduzione e sottoscrizione del capitale sociale
- versamento del capitale sociale
- comunicazione di unico socio di spa e srl
- comunicazione di ricostituzione (o costituzione) della pluralità dei soci
- emissione e cessazione di un prestito obbligazionario
- nomina del rappresentate comune degli obbligazionisti
- offerta di azioni in opzione, offerta di obbligazioni convertibili, avviso di anticipata conversione di obbligazioni
- strumenti finanziari
- modifica delle condizioni d'emissione e circolazione degli strumenti finanziari e relativi diritti
- patrimoni destinati ad un singolo affare
- nomina del rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari
- deposito del rendiconto finale
- finanziamento destinato ad uno specifico affare
- cessione rapporti giuridici tra banche e altri soggetti finanziari
- distribuzione della riserva di rivalutazione
- iscrizione degli atti di trasferimento delle quote sociali di srl
- pignoramenti e sequestri di partecipazioni di srl
- estinzione e pignoramento o sequestro di partecipazioni di srl
- istituzione, modifica e cancellazione di sedi secondarie
- scioglimento, liquidazione e cancellazione di società
- patti parasociali
- bilanci di esercizio ed elenchi soci per le società di capitali
- bilanci di esercizio ed elenchi soci per i consorzi che hanno la qualifica di confidi
- situazione patrimoniale per i consorzi
- atti di trasferimento sede
- operazioni straordinarie
- trasformazione tra società
- fusione e scissione
- direzione e coordinamento di società
- trasferimenti d'azienda
- iscrizione domanda di arbitrato e atti collegati
- iscrizione dell'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato con domanda di arbitrato e del lodo arbitrale
- iscrizione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti
Effetti della pubblicità del Registro Imprese
In base agli effetti giuridici che le singole norme attribuiscono all'iscrizione o al deposito degli atti e fatti nel Registro Imprese, la pubblicità si distingue fra:
- pubblicità costitutiva: quando l'atto o il fatto produce effetti giuridici soltanto con l'iscrizione nel Registro Imprese; la pubblicità costitutiva ricorre solo se espressamente prevista dalla norma (es. atto costitutivo/modificativo di società di capitali);
- pubblicità dichiarativa: quando l'atto o il fatto, che già produce di per sé effetti giuridici, diventa opponibile ai terzi dall'iscrizione dello stesso nel Registro Imprese, a prescindere dal fatto che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza (es. atto costitutivo/modificativo di società di persone); la mancata iscrizione dell'atto/fatto comporta l'inopponibilità dello stesso nei confronti dei terzi da parte di chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che non provi che i terzi ne abbiano avuto comunque conoscenza;
- pubblicità-notizia: quando l'atto, il fatto o il soggetto iscritto nel Registro Imprese è reso semplicemente conoscibile da parte dei terzi dal momento della sua pubblicazione nel Registro, senza che ne conseguano particolari effetti giuridici; in questo caso la pubblicità nel registro ha solo funzione informativa nei confronti dei terzi che hanno interesse ad avere conoscenza di determinati fatti.
Ultimo aggiornamento: 20/03/2025