Atti da comunicare al Registro Imprese

Oltre all'iscrizione, le imprese sono tenute a comunicare telematicamente al RI i successivi atti ed eventi, previsti dalla legge, che le hanno interessate dopo l'iscrizione (modifiche, trasferimenti, liquidazioni, bilanci, ecc.).
Ecco i principali atti da depositare:

  • atto costitutivo
  • atti modificativi dello statuto, atto costitutivo o patti sociali
  • iscrizione, modifica e cessazione dei membri degli organi amministrativi e degli organi di controllo
  • operazioni finanziarie:
    • aumento, riduzione e sottoscrizione del capitale sociale
    • versamento del capitale sociale
    • comunicazione di unico socio di spa e srl
    • comunicazione di ricostituzione (o costituzione) della pluralità dei soci
    • emissione e cessazione di un prestito obbligazionario
    • nomina del rappresentate comune degli obbligazionisti
    • offerta di azioni in opzione, offerta di obbligazioni convertibili, avviso di anticipata conversione di obbligazioni
    • strumenti finanziari
    • modifica delle condizioni d'emissione e circolazione degli strumenti finanziari e relativi diritti
    • patrimoni destinati ad un singolo affare
    • nomina del rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari
    • deposito del rendiconto finale
    • finanziamento destinato ad uno specifico affare
    • cessione rapporti giuridici tra banche e altri soggetti finanziari
    • distribuzione della riserva di rivalutazione
    • iscrizione degli atti di trasferimento delle quote sociali di srl
    • pignoramenti e sequestri di partecipazioni di srl
    • estinzione e pignoramento o sequestro di partecipazioni di srl
    • istituzione, modifica e cancellazione di sedi secondarie
    • scioglimento, liquidazione e cancellazione di società
    • patti parasociali
    • bilanci di esercizio ed elenchi soci per le società di capitali
    • bilanci di esercizio ed elenchi soci per i consorzi che hanno la qualifica di confidi
    • situazione patrimoniale per i consorzi
    • atti di trasferimento sede
    • operazioni straordinarie
    • trasformazione tra società
    • fusione e scissione
    • direzione e coordinamento di società
    • trasferimenti d'azienda
  • iscrizione domanda di arbitrato e atti collegati
  • iscrizione dell'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato con domanda di arbitrato e del lodo arbitrale
  • iscrizione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

 

 

Effetti della pubblicità del Registro Imprese

In base agli effetti giuridici che le singole norme attribuiscono all'iscrizione o al deposito degli atti e fatti nel Registro Imprese, la pubblicità si distingue fra:

  • pubblicità costitutiva: quando l'atto o il fatto produce effetti giuridici soltanto con l'iscrizione nel Registro Imprese; la pubblicità costitutiva ricorre solo se espressamente prevista dalla norma (es. atto costitutivo/modificativo di società di capitali);
  • pubblicità dichiarativa: quando l'atto o il fatto, che già produce di per sé effetti giuridici, diventa opponibile ai terzi dall'iscrizione dello stesso nel Registro Imprese, a prescindere dal fatto che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza (es. atto costitutivo/modificativo di società di persone); la mancata iscrizione dell'atto/fatto comporta l'inopponibilità dello stesso nei confronti dei terzi da parte di chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che non provi che i terzi ne abbiano avuto comunque conoscenza;
     
  • pubblicità-notizia: quando l'atto, il fatto o il soggetto iscritto nel Registro Imprese è reso semplicemente conoscibile da parte dei terzi dal momento della sua pubblicazione nel Registro, senza che ne conseguano particolari effetti giuridici; in questo caso la pubblicità nel registro ha solo funzione informativa nei confronti dei terzi che hanno interesse ad avere conoscenza di determinati fatti.