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Autorità e termini per proporre ricorso
PROVVEDIMENTI DI RIFIUTO/RIGETTO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE O NEL REA (REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE)
Contro il provvedimento di rifiuto/rigetto di iscrizione nel Registro Imprese o nel REA è possibile presentare ricorso, entro 8 giorni dal ricevimento, al Giudice del Registro delle Imprese, presso la Cancelleria Civile - Ufficio Giudice del Registro Imprese - Tribunale di Milano - via Freguglia, 1. Il ricorso al Giudice del Registro non può essere presentato per posta. Il decorso del termine per la presentazione del ricorso è sospeso dall'1 al 31 agosto di ogni anno.
Se il provvedimento dispone il rifiuto di iscrivere nel Registro delle Imprese le attività di agenzia di commercio, di agenzia di affari in mediazione, di spedizione e di mediazione marittima è ammesso inoltre ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da proporre nei termini successivamente indicati. La proposizione del ricorso gerarchico non preclude l'impugnazione - da effettuare nei termini indicati - del provvedimento presso il Giudice del Registro delle Imprese.
PROVVEDIMENTI DI ISCRIZIONE D’UFFICIO DI CANCELLAZIONI, OPPURE DI ATTI O NOTIZIE (es. domicilio digitale) NEL REGISTRO DELLE IMPRESE O NEL REA
Contro il provvedimento è possibile ricorrere, ai sensi dell’art. 40 c. 7 del DL 76/2020, entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso, al Giudice del Registro delle Imprese, presso la Cancelleria Civile - Ufficio Giudice del Registro Imprese - Tribunale di Milano - via Freguglia, 1. Il ricorso non può essere presentato per posta. Si precisa che il decorso del termine per la presentazione del ricorso è sospeso dall'1 al 31 agosto di ogni anno.
PROVVEDIMENTI DI ISCRIZIONE D’UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE DI STARTUP INNOVATIVE, DI INCUBATORI CERTIFICATI O DI PMI INNOVATIVE
Contro il provvedimento è possibile ricorrere, ai sensi dell’art. 25 c. 16 del DL 179/2012 (ovvero ai sensi dell’art. 3 c. 7 del DL n. 3/2015, in caso PMI innovative) entro 8 giorni dal ricevimento dello stesso, al Giudice del Registro delle Imprese, presso la Cancelleria Civile - Ufficio Giudice del Registro Imprese - Tribunale di Milano - via Freguglia, 1. Il ricorso non può essere presentato per posta. Si precisa che il decorso del termine per la presentazione del ricorso è sospeso dall'1 al 31 agosto di ogni anno.
PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE DI ATTIVITÀ IL CUI POSSESSO DEI REQUISITI E’ ACCERTATO DALLA CCIAA* CON CONSEGUENTE ISCRIZIONE D’UFFICIO (NEL RI O NEL REA) DELLA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ (es. incompatibilità sopravvenuta, perdita del requisito in seguito al venir meno del responsabile tecnico; mancata risposta alla revisione)
Contro il provvedimento è possibile ricorrere, ai sensi dell’art. 40 c. 7 del DL 76/2020, entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso, al Giudice del Registro delle Imprese, presso la Cancelleria Civile - Ufficio Giudice del Registro Imprese - Tribunale di Milano - via Freguglia, 1. Il ricorso al Giudice del Registro non può essere presentato per posta. Si precisa che il decorso del termine per la presentazione del ricorso è sospeso dall'1 al 31 agosto di ogni anno.
Per le attività di agenzia e rappresentanza di commercio, agenzia di affari in mediazione, spedizione, mediazione marittima, è ammesso inoltre ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da proporre nei termini successivamente indicati. La proposizione del ricorso gerarchico non preclude l'impugnazione - da effettuare nei termini indicati - del provvedimento presso il Giudice del Registro delle Imprese.
* Le attività i cui requisiti sono accertati dalla Camera di Commercio sono: autoriparazione, installazione di impianti, pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, facchinaggio, agenzia di affari in mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio, spedizione, mediazione marittima.
PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE DELL'ATTIVITÀ IN SEGUITO A CONTROLLI SULLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) GIÀ PRESENTATA ALLA CAMERA DI COMMERCIO E CONTESTUALE ISCRIZIONE D’UFFICIO DELLA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ
L’inibizione dello svolgimento dell’attività ordinata nel provvedimento è ricorribile al TAR della Lombardia entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 133 c. 1 lett. a) punto 3 d.lgs n. 104/2010). In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni).
Per le attività di agenzia e rappresentanza di commercio, agenzia di affari in mediazione, spedizione, mediazione marittima, è ammesso inoltre ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da proporre nei termini successivamente indicati. La proposizione del ricorso gerarchico non preclude l'impugnazione - da effettuare nei termini indicati - presso il TAR o presso il Presidente della Repubblica.
L’iscrizione d’ufficio nel registro delle imprese della cessazione dell’attività ordinata nel provvedimento è ricorribile presso il Giudice del Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 40 c. 7 del DL 76/20, entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso . Il ricorso va presentato alla Cancelleria Civile - Ufficio Giudice del Registro Imprese - Tribunale di Milano - via Freguglia, 1. Il ricorso non può essere presentato per posta. Si precisa che il decorso del termine per la presentazione del ricorso è sospeso dall'1 al 31 agosto di ogni anno.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO GERARCHICO AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex Ministero dello Sviluppo Economico)
Attività di agente e rappresentante di commercio (art. 7 della Legge n. 204/1985)
- Entro 60 gg. dalla notifica in caso di diniego rispetto alla Scia per l'avvio iniziale dell'attività, motivato dalla carenza dei requisiti e dei presupposti per l'intrapresa della stessa
- Entro 30 gg. dalla notifica in caso di divieto di prosecuzione successivo all'avvio dell'attività, motivato dal venir meno, in fase successiva all'avvio, dei requisiti e dei presupposti che ne legittimano la prosecuzione.
Attività di agente di affari in mediazione (art. 10 del D.M. n. 452/1990)
- Entro 30 gg. dalla notifica in caso di diniego rispetto alla Scia per l'avvio iniziale dell'attività, motivato dalla carenza dei requisiti e dei presupposti per l'intrapresa della stessa
- Entro 30 gg. dalla notifica in caso di divieto di prosecuzione successivo all'avvio dell'attività, motivato dal venir meno, in fase successiva all'avvio, dei requisiti e dei presupposti che ne legittimano la prosecuzione.
Attività di spedizioniere (art. 14 della Legge n. 1442/1941)
- entro 15 gg. dalla notifica in caso di diniego rispetto alla Scia per l'avvio iniziale dell'attività, motivato dalla carenza dei requisiti e dei presupposti per l'intrapresa della stessa
- entro 15 gg. dalla notifica in caso di divieto di prosecuzione successivo all’avvio dell’attività motivato dal venir meno, in fase successiva all'avvio, dei requisiti e dei presupposti che ne legittimano la prosecuzione
- entro 15 gg. dalla notifica camerale, in caso di imposizione all’interessato di una sanzione pecuniaria.
Attività di mediatore marittimo (art. 22 della Legge n. 478/1968)
- entro 30 gg. dalla notifica in caso di diniego rispetto alla Scia per l'avvio iniziale dell'attività, motivato dalla carenza dei requisiti e dei presupposti per l'intrapresa della stessa
- entro 30 gg. dalla notifica in caso di divieto di prosecuzione successivo all’avvio dell’attività motivato dal venir meno, in fase successiva all'avvio, dei requisiti e dei presupposti che ne legittimano la prosecuzione.