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Normativa di riferimento
La materia riguardante gli accertamenti e le sanzioni applicate per violazioni relative agli adempimenti da effettuare al Registro Imprese è regolata dalla Legge n.689/1981 che ha depenalizzato queste violazioni, configurandole come illeciti di natura amministrativa.
In particolare gli articoli interessati sono:
- articolo 1: Principio di legalità
- articolo 3: Elemento soggettivo
- articolo 5: Concorso di persone
- articolo 6, c. 3: Solidarietà
- articolo 7: Non trasmissibilità dell'obbligazione
- articolo 14 c. 1 e 2: Contestazione e notificazione
- articolo 16 c. 1: Pagamento in forma ridotta
- articolo 18 c. 1 e 2: Ordinanza-ingiunzione
Normativa generale
- art.51 Testo Unico n.2011/1934 modificato dalla Legge n.630/1981 e dalla Legge n.435/1987 che fissa gli importi delle sanzioni REA
- Parere Consiglio di Stato n.898/2008, sezione III
- D.Lgs. n.61/2002 introduttivo dei nuovi importi di cui all'art. 2630 c.c..
Prima di questa riforma, le norme sanzionavano espressamente i comportamenti omissivi degli amministratori, dei liquidatori, dei sindaci, dei rappresentanti comuni degli obbligazionisti, degli amministratori giudiziari e dei commissari governativi (artt. n. 2626, 2634, 2635 e 2636 del c.c.).
A seguito del D. Lgs. n.61/2002 le omissioni nei confronti del Registro Imprese sono state punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal nuovo art. 2630 c.c. il quale disponeva che "chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo." - D.P.R. n.571/1982
- Legge n.180/2011 (articolo 9, c. 5), che ha modificato l'articolo 2630 c.c. dimezzando gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti in precedenza.
Sanzioni REA - Repertorio Economico Amministrativo
- R.D. n.2011/1934
- Legge n.630/1981
- D.M. 09.03.1982
- Circolare 3202/c del 22.01.1990
- D.P.R. n.581/1995
- Circolare n.3407 del 09.01.1997
Sanzioni Registro Imprese
- D.P.R. n.581/1995
- dal Codice civile
- Fino al 15/04/02: artt. 2194, 2626, 2634 c.c.
- Dal 16/04/02: artt. 2194, 2630, 2639 c.c.
- Art. 2194 c.c. per notai e imprenditori
- Art. 2196 c.c. per l'imprenditore individuale
- Artt. 2296, 2315, 2300 c.c. per le società di persone
- Art. 2330 c.c. e seguenti per le società di capitali
- Art. 2612 c.c. per i consorzi
- Regolamento CEE n.2137/85 art.7 per GEIE
Ultimo aggiornamento: 20/03/2025