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Dispensa dalle verifiche
L'art. 1 della Delibera n. 1 del 06 marzo 2025 dispone che:
E’ dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all’ art. 13 del D.M. 120/2014, il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto).
La Circolare del Comitato nazionale n. 9 del 21 novembre 2022 ha chiarito che:
In applicazione del comma 1 dell'articolo 18 del DM 120/2014 e dell’art 2 comma 1 della deliberazione n.1/2020, l'impresa è tenuta a dare comunicazione alla Sezione Regionale della perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche entro il termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi.
La richiesta di dispensa dalle verifiche deve essere presentata alla Sezione regionale competente includendo:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato E ). Il modello editabile da utilizzare, in fase di presentazione della domanda, è quello presente nella piattaforma Agest Telematico;
- copia del documento d’identità in caso di firma autografa.
La Sezione regionale dell’Albo, esperiti positivamente i necessari controlli, rilascia “Provvedimento di dispensa dalle verifiche (di idoneità e di aggiornamento) per il settore di attività interessato”. Solo dopo l'avvenuto rilascio del Provvedimento è possibile presentare l'istanza telematica di nomina come Responsabile Tecnico (con contestuale verifica dei requisiti ex Delibera n.6/2017).