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Trascrizioni - Proprietà intellettuale
La domanda di trascrizione non è obbligatoria e deve essere presentata quando si intende comunicare e rendere opponibile a terzi la modifica della titolarità di un diritto di proprietà industriale (marchio, brevetto, disegno-modello ecc.), sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.
Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale e dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto (art. 139, Codice della Proprietà Industriale).
- aggiudicazione giudiziaria
- cessione parziale o totale di marchio, brevetto, disegno-modello ecc.
- cessione di azienda o di ramo d'azienda
- concessione in licenza d'uso esclusiva/non esclusiva
- conferimento di azienda o di ramo d'azienda
- costituzione/cancellazione di un diritto di garanzia (pegno o ipoteca)
- diritto d'uso (concessione diritto d'uso, comodato d'uso)
- dissequestro titoli di proprietà industriale
- domanda giudiziale
- donazione
- espropriazione
- estinzione di licenza esclusiva/non esclusiva
- fallimento
- fusione o scissione di azienda
- pignoramento (verbale di pignoramento, atto di esecuzione di pignoramento, sospensione)
- sentenza di accertamento di titolarità
- sequestro
- successione legittima o testamentaria
- usufrutto
- verbale di sospensione della vendita di brevetti pignorati
Dove presentare la domanda
La domanda può essere presentata:
- in modalità telematica direttamente sul sito dell'UIBM con un dispositivo di firma digitale ovvero con SPID, ad eccezione delle trascrizioni dei marchi internazionali che possono essere presentate esclusivamente in modalità cartacea;
- in modalità cartacea presso una qualsiasi Camera di commercio.
Deposito in Camera di commercio
Attenzione: le domande di trascrizione concernenti marchi nazionali ed internazionali devono essere presentate separatamente.
Modulo di domanda
Il modulo di domanda è disponibile esclusivamente on-line in formato PDF editabile e prevede:
- compilazione al computer prima della stampa (non devono essere compilati a penna);
- firma e consegna in duplice copia (almeno una con firma in originale).
Il modulo di domanda è differente a seconda del firmatario, che può essere:
- il richiedente, che può essere il vecchio o il nuovo proprietario/titolare (modulo per richiedente). Nel caso di titolarità di più soggetti è sufficiente la firma di uno solo di essi.
Oppure, in rappresentanza:
- un mandatario abilitato all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale (modulo per mandatario). L'elenco dei mandatari autorizzati è disponibile sul sito www.ordine-brevetti.it;
- un avvocato (modulo per rappresentante).
Al modulo di domanda vanno allegati eventuali fogli aggiuntivi se lo spazio dedicato all'inserimento dei dati non è sufficiente. Nel modulo indicare il numero di deposito della/e domande a cui la modifica si riferisce (non il numero di registrazione o concessione).
Allegati al modulo di domanda
- atto da trascrivere, registrato all'Agenzia delle Entrate e nel rispetto delle norme sull'imposta di bollo (una marca da bollo ogni 4 facciate). L'atto deve essere in originale o copia conforme all'originale, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o da ogni altra autorità competente. Gli atti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale, in originale o copia conforme all'originale;
- istanza (eventuale) per aggiungere ulteriori dettagli alla domanda di trascrizione;
- lettera di incarico o procura notarile se il deposito avviene tramite mandatario o avvocato.
La lettera di incarico, datata, sottoscritta con firma originale dal richiedente e dal mandatario/avvocato che agisce in nome e per conto del richiedente deve contenere il riferimento all'art. 201, decreto legislativo 10/02/2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). Se la lettera di incarico è stata già consegnata è sufficiente allegarne copia o citare il numero di deposito; - per le trascrizioni di marchi internazionali: allegare formulario MM5;
- modulo di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto dai titolari di dati personali solo ed esclusivamente se contenuti nell'istanza. Leggi l'informativa sulla privacy;
- marca/marche da bollo e pagamento del diritto di segreteria secondo le modalità specificate alla pagina Costi e modalità di pagamento.
Casi particolari:
- per gli atti di fusione non occorre allegare alcun atto; sarà onere della Camera di Commercio verificare l'avvenuta fusione, ai sensi dell'art. 15 l. 183/2011;
- per gli atti di cessione o di concessione di licenza: è sufficiente una dichiarazione di cessione o di concessione di licenza, firmata dal cedente e dal cessionario, registrata all'Agenzia delle Entrate e nel rispetto delle norme sull'imposta di bollo (una marca da bollo ogni 4 facciate);
- per gli atti di successione: in mancanza di testamento, e quindi in caso di successione legittima, si deve produrre copia conforme della dichiarazione di successione registrata presso l' Agenzia delle Entrate. Nei casi previsti dall'art. 47 del DPR n. 445/2000 è facoltà degli eredi autocertificare la loro qualifica e depositare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- per gli atti di pignoramento: il verbale dell'avvenuto sequestro/pignoramento sottoscritto dall'ufficiale giudiziario e completo della "relata di notifica" deve essere depositato entro otto giorni dalla notifica. Nel conteggio rientrano anche i giorni di sabato, domenica e festivi (art. 137, comma 6, Codice della Proprietà Industriale).
Consegna in Camera di commercio
È possibile far consegnare la domanda agli sportelli di Proprietà intellettuale da un depositante, che al momento della consegna aggiunge la sua firma nell'apposito spazio su tutti e tre i moduli (non è richiesta delega).
L'operatore dello sportello rilascia:
- per i depositi nazionali, modello F24 precompilato per il pagamento della tassa di concessione governativa;
- ricevuta di pagamento del diritto di segreteria;
- ricevuta di presentazione della domanda;
- copia semplice del modulo di domanda oppure, se richiesto, copia autentica.
La data di deposito coincide con la data di pagamento dell'F24. Nel caso di trascrizioni di marchi internazionali la data di deposito coincide con la data di presentazione della domanda.
Riferimenti normativi
art. 137, 138 e 139, 195 e 196, d. lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale - CPI)