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Deposito disegni e modelli
A seconda del Paese o dei Paesi d'interesse dove utilizzare e proteggere il disegno o modello ad oggi esistono tre tipi di deposito:
È valido solo nello Stato in cui viene effettuato il deposito e viene gestito dall'Ufficio nazionale competente. In Italia il deposito è gestito dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)
Disegno o modello dell'UNIONE EUROPEA
Consente la protezione del disegno o modello in tutti i 28 Stati dell'Unione Europea attraverso un'unica domanda. Nel caso di un allargamento dell'Unione Europea, la tutela si estende automaticamente a tutti i "nuovi" Stati.
La procedura di registrazione è gestita esclusivamente per via telematica dalla EUIPO – Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, con sede ad Alicante (Spagna).
N.B. Non è necessario aver depositato in precedenza il disegno o modello con procedura nazionale.
Disegno o modello INTERNAZIONALE
Consente la protezione in uno o più degli Stati che aderiscono al sistema dell'Aja : visualizza l'elenco (file pdf).
La procedura di registrazione (sistema dell'Aja) è gestita dalla WIPO - World Intellectual Property Organization (in italiano Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale OMPI), con sede a Ginevra.
Il sistema dell'Aja consente di:
- ottenere una registrazione valida per più Stati, europei ed extraeuropei, con la presentazione di un'unica domanda in una sola lingua (inglese o francese) anziché varie domande nazionali
- con la stessa domanda richiedere la protezione fino ad un massimo di 100 disegni o modelli (modello multiplo), purché questi appartengano alla stessa classe
- le modifiche successive o le proroghe della registrazione avvengono col deposito di una sola domanda
- pagare le tasse previste in un'unica valuta (franchi svizzeri)
N.B. Non è necessario aver depositato in precedenza il disegno o modello con procedura nazionale.
Per ottenere o estendere la protezione di un disegno o modello nei paesi non inclusi nel sistema dell'Aja è necessario seguire le singole procedure di deposito nazionale.
Priorità
Entro 6 mesi dalla data di deposito della domanda in uno dei Paesi membri della Convenzione di Parigi, il titolare ha il diritto di depositare la stessa domanda in uno o più dei Paesi membri della Convenzione facendo retrocedere alla data del primo deposito la data del deposito successivo. Dopo tale termine l'estensione della protezione all'estero è sempre effettuabile, ma non è possibile rivendicarne la priorità.