Tutto sui Protesti

Il protesto è un atto pubblico attraverso il quale i pubblici ufficiali attestano il mancato pagamento di cambiale, tratta, assegno bancario e postale.

Le Camere di commercio provvedono alla pubblicazione dei protesti nel Registro Informatico. Tale Registro è accessibile al pubblico mediante "visura" del nominativo/denominazione del soggetto protestato. È possibile chiedere anche un "certificato" che, a differenza della visura, contiene solo l'indicazione di "esistenza/non esistenza" protesti nel Registro in questione. La consultazione è effettuata su scala nazionale.

I compiti della Camera di commercio

Il decreto 316/2000, in vigore dal 15 maggio 2001, ha disposto le modalità di attuazione del Registro informatico, istituito con Legge 480/1995.

La legge 235/2000, entrata in vigore il 26 dicembre 2000, ha introdotto le nuove norme relative alla cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari.

Tali norme hanno attribuito alla Camera di Commercio, per la circoscrizione territoriale di competenza, i seguenti compiti:

  • provvedere alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti nel Registro Informatico
  • ricevere gli Elenchi dei nominativi protestati dai pubblici ufficiali levatori, cioè:

Tali pubblici ufficiali il 1º giorno di ogni mese (ad esempio: il 1° ottobre) trasmettono alla Camera di commercio competente l'elenco dei protesti levati dal giorno 27 di due mesi precedenti (in questo esempio: il 27 agosto) al giorno 26 del mese successivo (in questo esempio: il 26 settembre).

  • pubblicare nel Registro Informatico Protesti i nominativi dei soggetti protestati nei 10 giorni successivi alla ricezione degli elenchi (dal 27 maggio 2001);
  • ricevere le domande di cancellazione dal Registro Informatico ed eseguire il provvedimento conseguente.

Come cancellare un protesto dal Registro Informatico?

Il protesto è cancellato automaticamente dal Registro Informatico Protesti decorsi 5 anni dalla sua iscrizione. Prima dei 5 anni, è comunque possibile chiedere la cancellazione del protesto, se ricorrono alcune condizioni previste dalla legge, per le seguenti tipologie di titoli di credito:

  • cambiale e tratta accettata;
  • assegno.

È possibile richiedere la cancellazione del protesto anche nei casi in cui si ritiene che il protesto sia erroneo o illegittimo.

La domanda di cancellazione protesti può essere presentata da:


Cosa fa l'ufficio Protesti a seguito della presentazione di una domanda di cancellazione?

  • Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, dopo aver accertato la regolarità del pagamento del titolo (comprese spese ed interessi legali), l'erroneità/illegittimità del protesto, accoglie l'istanza e ne dispone poi la cancellazione;
  • entro 5 giorni dalla pronuncia dello stesso, il provvedimento è eseguito con la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei dati del protesto. Sono possibili controlli circa la veridicità della documentazione prodotta (articoli 43, 71 e 72 del D.P.R. 445 del 28/12/2000).

Se gli accertamenti danno esito negativo, il Dirigente preposto rigetta l'istanza. Contro il provvedimento di rigetto è possibile presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.
Il Giudice competente è il Giudice di Pace del luogo di residenza del soggetto protestato.