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Normativa - Firma Digitale
Codice dell'amministrazione digitale
Decreto Legislativo 217/2017 - Il decreto attribuisce nuove funzioni all'AGID. In particolare, il nuovo testo del comma 1-quater, dell'articolo 17, del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, come modificato dal comma 1, lett. c), dell'art. 17 del D.Lgs. n. 217, prevede l'istituzione, presso l'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Ufficio del Difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità.
Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID,segnalazioni relative a presunte violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte delle P.A., gestori di servizi pubblici e società controllate.
Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale.
In G.U. n.45 del 23-2-2018, è stato pubblicato il Comunicato di AgID, con cui l'Agenzia per l'Italia digitale informa che, sul proprio sito istituzionale www.agid.gov.it, è pubblicata la determinazione n.37/2018, recante il regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'art. 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale.
Decreto Legislativo 179/2016 - Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale
Decreto Legislativo 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" - Testo a seguito delle modifiche e integrazioni introdotte dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 - "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese". (Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 194 alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012):
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS), articoli 1, 64, 66;
- Documento informatico e firme elettroniche, articoli 1, 20 e seguenti;
- Posta elettronica e Posta elettronica certificata (PEC), articoli 6, 45 e seguenti;
- Protocollo informatico, articoli 1, 5bis, 40bis, 41, 47, 57bis, 71.
Testo Unico sulla documentazione amministrativa
Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001):
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Documento informatico e firme elettroniche, articoli 1,8 e seguenti;
- Posta elettronica e Posta elettronica certificata (PEC), articolo 38 comma 2;
- Protocollo informatico, articoli 50 - comma 1, comma 3 - e seguenti.
Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117 "Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3"(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 6 maggio 2004);
- Decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione le tecnologie e del Ministro dell'economia e finanze 9 dicembre 2004 recante le "Regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della CNS"(Avviso di pubblicazione G. 2004, n. U. 18 dicembre 296);
Documento informatico e firme elettroniche
- Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio13 dicembre 1999 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 19 gennaio 2000);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 ."Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005".
Posta elettronica e Posta elettronica certificata (PEC)
- Decreto del Presidente della Repubblica 68/2005 - "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005);
- Decreto Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2 novembre 2005 recante le "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata".
Il Regolamento eIDAS: riconoscimento delle firme digitali europee
- Regolamento (UE) n. 910/2014. Il Regolamento (articolo 25,3), sancisce che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. Il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati (firma digitale) presente nella lista di fiducia pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506.