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Carta dell'officina
In evidenza
Il 6 maggio è entrato il vigore il Decreto 23/02/2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy, che all'art. 14, comma 5 stabilisce una nuova regola sulla procedura di rilascio delle carte officina:
<<Ciascun responsabile tecnico e ciascun tecnico, all’atto della domanda della carta tachigrafica, firma un documento di accettazione delle sue condizioni di uso e di conservazione, impegnandosi a non divulgare il codice PIN che gli è stato assegnato e a informare tempestivamente il Centro tecnico in caso di funzionamento non corretto, smarrimento o furto della carta tachigrafica.>>
Questa dichiarazione deve essere presentata, allegandola al modulo di domanda, agli sportelli nel momento della richiesta della carta.
Dal 1 marzo 2021 le richieste di carta dell'officina presentate per posta o via PEC non sono più gestite: tali richieste si possono presentare soltanto con appuntamento allo sportello.
Per accedere agli sportelli Carte tachigrafiche è necessario utilizzare il PIN/QR code della prenotazione dell'appuntamento. Porta con te la ricevuta e accedi al servizio!
La carta dell'officina deve essere richiesta dai centri tecnici autorizzati ad effettuare operazioni di installazione e riparazione di tachigrafi digitali. Permette di testare e tarare il tachigrafo, di rilevare e trasferire i dati.
Per ottenere la carta, l'officina deve:
- essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente
- essere autorizzata ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento CEE n. 3821/1985 e successive modificazioni (ivi comprese le previsioni tecniche contenute nel Regolamento CE n. 1360/2002 recante l'Allegato 1B al Regolamento CE n. 2135/1998) nonché dall'articolo 3, commi 5 e 7, del decreto ministeriale n. 361/2003 e dal Decreto Ministeriale dell'11 marzo 2005 (Autorizzazione Officine)
- NON svolgere attività o servizi di trasporto che potrebbero motivare la richiesta di una Carta dell'Azienda
La carta dell'officina è di due tipi:
a) carta che consente di effettuare solo le operazioni di montaggio e attivazione del tachigrafo digitale durante il processo di fabbricazione dei veicoli;
b) carta che consente di effettuare tutte le operazioni sul tachigrafo digitale, consentite ai Centri Tecnici, relative a montaggio, attivazione, riparazione e controlli periodici, nonché rilevazione di errori.
Carta per le sole operazioni di montaggio e attivazione
La carta dell'officina - per le sole operazioni di montaggio e attivazione è di colore rosso e contiene i seguenti dati:
- denominazione dell'officina;
- indirizzo dell'officina;
- Camera di commercio di competenza;
- codice fiscale (numero di iscrizione al Registro delle Imprese);
- date di rilascio e di scadenza della carta;
- numero della carta.
Questa carta non è personalizzata e i centri tecnici che svolgono la sola attività di montaggio e attivazione del tachigrafo possono autorizzare l'uso della carta agli operatori scelti dal titolare dell'officina, che saranno direttamente responsabili riguardo all'utilizzo della carta.
L'officina può chiedere il rilascio di più carte, che saranno tutte ad essa intestate.
Carta per tutte le operazioni sul tachigrafo digitale
Questo tipo di carta, oltre ai dati contenuti nella carta per le sole operazioni di montaggio, contiene anche:
- nome e cognome del Responsabile Tecnico;
- firma del Responsabile Tecnico.
Può essere utilizzata unicamente dal responsabile tecnico o dal tecnico con il nome del quale risulta personalizzata.
Il responsabile tecnico può operare soltanto se in possesso di uno specifico attestato di formazione rilasciato dal fabbricante del tachigrafo.
Validità
La validità della carta dell'officina è di un anno dall'emissione.
Autorizzazione al rilascio carte G2 ( seconda generazione)
1) i Centri tecnici autorizzati a effettuare interventi tecnici solo su tachigrafi digitali, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 agosto 2007 - Articolo 2 lettera i) potranno continuare a effettuare detti interventi tecnici, esclusa l'installazione di tachigrafi digitali, e richiedere il rinnovo dell'autorizzazione, con la procedura attualmente prevista;
2) potranno essere richieste autorizzazioni, come Centri tecnici, per effettuare interventi tecnici solo su tachigrafi digitali, di cui all'Articolo 2, lettera i) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 agosto 2007, esclusa l'installazione di tachigrafi digitali, con la procedura attualmente prevista;
3) potranno essere richieste nuove autorizzazioni, come Centri tecnici, a operare su tachigrafi intelligenti, che permetteranno di operare anche su tachigrafi digitali (esclusa Ia loro installazione), presentando istanza al MISE per il tramite della CCIAA territorialmente competente con la procedura attualmente prevista ai sensi del D.M. 10 agosto 2007; la documentazione deve attestare il possesso dei requisiti già acquisiti alla data dell'istanza, compreso la strumentazione per operare su tachigrafi intelligenti, prevista dalle norme sopra richiamate, e l'adeguata formazione del personale tecnico in organico, effettuata da fabbricanti di tali strumenti.
4) i Centri tecnici già autorizzati a effettuare interventi tecnici su tachigrafi digitali di cui all'articolo 2, lettera i) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 agosto 2007, possono richiedere l'estensione dell'autorizzazione, che avrà la validità temporale dell'originaria autorizzazione, per operare anche su tachigrafi intelligenti presentando istanza al MISE per il tramite della CCIAA territorialmente competente, documentando il possesso dei requisiti già acquisiti alla data dell'istanza: strumentazione idonea ad operare su tachigrafi intelligenti, prevista dalle norme sopra richiamate, e l'adeguata formazione del personale tecnico in organico, effettuata da fabbricanti di tali strumenti.
5) per i Centri tecnici autorizzati a effettuare interventi tecnici su tachigrafi digitali, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 agosto 2007 articolo 2 lettera i), ai quali è stata successivamente rilasciata l'autorizzazione a operare su tachigrafi analogici, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 agosto 2007 Articolo 17 comma 2 se verrà meno l'autorizzazione a effettuare interventi tecnici su tachigrafi digitali conseguentemente verrà meno anche l'autorizzazione a operare su tachigrafi analogici.
Come richiedere la carta
Deve essere richiesta di persona alla Camera di commercio del luogo in cui l'officina è situata, su appuntamento.
Documentazione necessaria
- Modulo di Domanda di Carta dell'Officina in bollo da euro 16,00, compilato in ogni parte e sottoscritto, sia dal titolare ed eventualmente anche dal responsabile tecnico per ogni carta richiesta;
- fotocopia (fronte retro) leggibile di un documento d'identità del richiedente, in corso di validità;
- fotocopia (fronte retro) leggibile di un documento d'identità del responsabile tecnico, in corso di validità (non richiesta per le carte che abilitano alle sole operazioni di montaggio e attivazione);
- dichiarazione (in carta libera) di accettazione delle condizioni di uso e di conservazione della carta, con la quale ciascun responsabile tecnico e ciascun tecnico che la sottoscrive si impegna a non divulgare il codice PIN assegnato e a informare tempestivamente il Centro tecnico in caso di funzionamento non corretto, smarrimento o furto della carta tachigrafica;
- ricevuta di pagamento del diritto di segreteria e dell'eventuale contributo per le spese postali;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari);
- eventuale delega (in originale) (scarica il facsimile) con firma semplice del richiedente se la domanda è presentata da terzi + copia documento di riconoscimento del delegato.
Costi e modalità di pagamento
È previsto il diritto di segreteria di:
- 37 euro
- 3,17 euro per spese di recapito a domicilio, se richiesto, della carta
- 3,17 euro per spese di recapito a domicilio, se richiesto, del PIN
Ai quali si aggiunge la marca da bollo da 16 euro (fornita dall'utente).
Il pagamento può essere effettuato allo sportello con bancomat, carta di credito o di debito, smartphone o smartwatch - no American Express.
Tempi e modalità di rilascio
La carta è rilasciata entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta in una delle seguenti modalità, da indicare nel Modulo di Domanda di Carta dell'Officina:
- ritirata di persona o da delegato agli sportelli polifunzionali di tutte le sedi della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza Lodi presentando la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda e eventuale delega (in originale). La persona delegata dovrà esibire in visione il proprio documento di identità;
- richiesto il recapito a domicilio mediante corrispondenza al costo aggiuntivo di 3,17 euro a copertura delle spese di spedizione della carta e 3,17 euro per la spedizione del PIN.
Rinnovo della carta dell'officina
Per carte in scadenza deve essere richiesto il rinnovo della carta dell'officina, entro la data di scadenza, alla Camera di commercio che l'ha emessa.
La nuova carta viene rilasciata entro i 5 giorni lavorativi successivi alla richiesta, a condizione che sussistano i requisiti previsti per l'autorizzazione e che l'autorizzazione non sia stata revocata.
La domanda di rinnovo comporterà la richiesta di una nuova carta ed il pagamento dei relativi diritti di segreteria.
La carta in scadenza deve essere restituita al momento del ricevimento della carta rinnovata e potrà essere restituita:
- di persona agli sportelli polifunzionali di tutte le sedi della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza Lodi al momento del ritiro della nuova carta;
- per corrispondenza a: Camera di commercio di Milano – Ufficio R.A.O./Firma digitale – via Meravigli, 9/b – 20123 Milano, al momento del ricevimento della nuova carta.
Da sapere
Suggerimenti per la stampa del modulo di domanda: prima di stampare il file in formato pdf, occorre selezionare "ridimensionamento pagina: nessuna" (zoom: 100%).
Il modulo di domanda è distribuito anche presso gli sportelli polifunzionali.
L'istanza è soggetta al bollo poiché è da mettersi in relazione con l'Elenco dei montatori e delle officine autorizzate e il Registro delle carte Officina e di Montatore autorizzato (D.M. n. 361/2003).
Delega per la presentazione ed il ritiro della carta agli sportelli
La carta può essere presentata o ritirata da una persona diversa dall'interessato, delegato. In tal caso è necessario presentare apposita delega:
- redatta su carta semplice o intestata utilizzando l'apposito facsimile e riportando i dati identificativi del delegante e del delegato;
- firmata dal delegante;
- allegare fotocopia (fronte retro) del documento di identità del delegante e del delegato.
Se sulla domanda di richiesta della carta tachigrafica è stata indicata la preferenza per il ritiro agli sportelli e l'interessato delega per il ritiro una terza persona, dovrà essere fatta una delega con le stesse modalità sopra descritte.
Se nella delega di presentazione il delegato viene già incaricato anche del ritiro non sarà necessario predisporre un'ulteriore delega e il delegato, al momento del ritiro della carta agli sportelli, dovrà solo esibire un documento di identità e la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda.