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Diritti per chi riceve sanzioni -Tutela del mercato
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ATTENZIONE! Per le sanzioni relative al Registro Imprese, consulta l'apposito Settore sanzioni.
In caso di verbale
Quando si riceve un verbale di contestazione, il trasgressore ha diritto a:
- presentare scritti difensivi entro 30 giorni dal ricevimento del verbale;
- richiedere audizione personale ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge n. 689/1981, che verrà effettuata in web conference come previsto dal Regolamento Attività Sanzionatorie ;
- esercitare il diritto di accesso, cioè prendere visione oppure ottenere una copia degli atti (verbale, ordinanza) da cui proviene la cartella, facendone richiesta secondo le modalità rintracciabili tramite il link:
accesso documentale agli atti;
Non è consentito l'accesso agli atti a soggetti estranei al procedimento, se non muniti di delega scritta.
In caso di ordinanza
Quando si riceve un'ordinanza-ingiunzione, il trasgressore ha diritto a:
- esercitare il diritto di accesso, come sopra;
- fare ricorso al Giudice entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.
A quale Giudice presentare il ricorso
Il ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione deve essere presentato al Giudice di Pace o al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, cioè del luogo in cui è avvenuto l'accertamento dell'illecito da parte dell'autorità competente.
Ultimo aggiornamento: 20/03/2025