Riferimenti normativi

Soppressione dell'obbligo di numerare alcuni libri contabili (L. n. 383 del 18/10/2001 articolo 8 - G.U. n. 248 del 24/10/01).

In particolare la normativa ha modificato:


Modalità di tenuta delle scritture contabili
articolo 2215 c.c.

"I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari, devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione."

Quindi, la bollatura del libro giornale e del libro degli inventari non è più obbligatoria, ma facoltativa.
Tali libri sono soggetti al solo obbligo della numerazione progressiva prima di essere messi in uso. La numerazione dovrà essere, come prima, annuale ed è sufficiente che avvenga precedentemente all'utilizzo di ciascuna pagina.

Le modifiche non riguardano i libri sociali delle società di capitali per i quali permane l'obbligo della bollatura iniziale presso il Registro delle Imprese o presso un Notaio.
I libri sociali, come prevede l'articolo 2421 c.c., sono:

  • il libro dei soci
  • il libro delle obbligazioni
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
  • il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447 sexies c.c.


Disciplina dell'I.V.A.
articolo 39 comma 1 del D.P.R. 633/19

"I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari madre-figlia che possono essere utilizzati in sostituzione delle fatture e dei registri dai contribuenti minori, di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile".

Quindi, la bollatura di tutti i registri IVA non è più obbligatoria, ma facoltativa. Tali libri sono soggetti al solo obbligo della numerazione progressiva delle pagine, prima di essere messi in uso.
Continua l'esenzione dall'imposta di bollo.
È consentito l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.


Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
articolo 22 comma 1 del D.P.R. 600/1973

"Le scritture contabili ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice civile.
Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni".

Quindi, la bollatura per tutte le scritture contabili non è più obbligatoria, ma facoltativa. Tali libri sono soggetti al solo obbligo della numerazione progressiva delle pagine, prima di essere messi in uso.
Continua l'esenzione dall'imposta di bollo e l'obbligo della bollatura per i libri e registri il cui adempimento sia previsto da leggi speciali.


Disposizioni in materia dei rifiuti: registro di carico e scarico
articolo 190, comma 6, periodo aggiunto dall'articolo 2, comma 24-bis, del D. Lgs. 16 gennaio 2008. n. 4 (Suppl. Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008) - In vigore dal 13 febbraio 2008

I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.
(I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti)


Disposizioni in materia di sottoprodotti: schede tecniche
Decreto Ministero dell'Ambiente del 13/10/2016 n. 264. 

Le schede tecniche sono numerate e vidimate con le stesse modalità dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del Decreto legislativo 3/4/2006 n.152 dei rifiuti.


Disciplina dell'imposta di bollo
articolo 16 D.p.r. n. 642 del 26/10/72 sostituito dal Decreto del Ministro delle finanze 20/08/92 pubblicato G.U. n. 196 del 21/08/92

"Se i libri (articolo 2214, primo comma, del codice civile: libro giornale e libro degli inventari) sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri (articolo 23 della Tariffa allegata al D.p.r. n. 641 26 ottobre 1972, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato G.U. n. 303 del 30/12/95), l'imposta di bollo è maggiorata".