Preimballaggi

preimballaggi o preconfezionati sono prodotti confezionati in assenza dell'acquirente e messi in vendita sigillati: la quantità di prodotto di ogni confezione è predeterminata, costante e non può essere modificata senza un'evidente alterazione. La disciplina metrologica viene applicata ai prodotti preconfezionati destinati esclusivamente ai consumatori finali, non rilevando i preimballaggi destinati, invece, ad un uso professionale.

 

La quantità nominale (massa nominale o volume nominale) di un preimballaggio è la massa o il volume indicato sull’imballaggio corrispondente alla quantità di prodotto netto che si ritiene debba contenere: essa viene indicata in grammi (g) o chilogrammi (kg) nel caso della massa nominale e in millilitri (ml) o (mL), centilitri (cl) o (cL) oppure litri (l) o (L) se trattasi di volume nominale.

 

Il contenuto effettivo è invece la massa o il volume di prodotto realmente contenuto: si richiede che la quantità nominale indicata sul preimballaggio corrisponda a quello che è il contenuto effettivo, entro certe tolleranze stabilite, in funzione della quantità nominale indicata sul preconfezionato ai sensi dell’art. 5 della L. 690/78 – allegato I, dell’art. 5 D.P.R. 391/80. Nel caso in cui il contenuto effettivo di un preimballaggio presenti un errore in difetto e doppio rispetto alla tolleranza, tale prodotto non può essere commercializzato.

 

Tolleranze (Tabella EMT - All. I della Legge n. 690/78)

Gli errori tollerati in meno (espressi in grammi o millilitri) sono riportati nella seguente tabella:

 

Quantità nominale Qn

in grammi o in millimetri

Errori massimi tollerati in meno

in % di Qn

g oppure ml

da 5 a 50

9

--

da 50 a 100

--

4,5

da 100 a 200

4,5

--

da 200 a 300

--

9

da 300 a 500

3

--

da 500 a 1.000

--

15

Da 1.000 a 10.000

1,5

--

 

 

Obblighi

Il fabbricante, l’importatore o il suo mandatario devono adempiere ad una serie di obblighi, fra cui:

  • dimostrare di essersi premuniti di tutte le garanzie necessarie ad assicurare la conformità dei preimballaggi (nel caso in cui l’importatore non desideri effettuare in proprio la misurazione o il controllo);
  • effettuare la misurazione o il controllo mediante uno strumento di misura di tipo legale;
  • effettuare il confezionamento secondo le modalità ammesse dall’Ufficio centrale metrico del Ministero delle attività produttive e verificate dall’Ufficio metrico;
  • garantire che il contenuto effettivo corrisponda alla quantità nominale, entro le tolleranze e secondo i criteri previsti;
  • verificare a quale lotto di produzione appartiene la singola confezione esaminata, affinché sia garantita la tracciabilità del prodotto.

 

Etichettatura e marcatura

Il produttore deve osservare alcune regole relative alle iscrizioni metrologiche che devono essere riportate sugli imballaggi preconfezionati, in particolare:

  • le indicazioni della massa o del volume devono essere espresse in unità SI, rispettivamente, in chilogrammi o litri e loro sottomultipli;
  • i valori numerici del contenuto nominale devono essere seguiti da uno spazio e dal simbolo dell'unità di misura usata o dal suo nome per esteso, secondo le relative prescrizioni;
  • le cifre relative alla quantità nominale devono avere le dimensioni seguenti, in relazione alla quantità nominale del contenuto (D.M. del 27/02/1979):

 

Quantità nominale del prodotto

(g o ml)

Altezza minima del carattere

(mm)

< 50

2

> 50 - 200

3

> 200 - 1.000

4

> 1.000

6

 
  • le iscrizioni relative alla quantità nominale devono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione dell'imballaggio preconfezionato e comunque nello stesso campo visivo del nome del prodotto;
  • le iscrizioni relative alla quantità nominale non devono essere accompagnate da indicazioni ambigue o imprecise, che utilizzano espressioni come “circa” e altri termini analoghi;
  • i preimballaggi devono riportare un marchio o un’iscrizione per identificare il soggetto che ha effettuato o fatto effettuare il riempimento;
  • gli imballaggi preconfezionati provenienti da Paesi terzi devono riportare l’indicazione dell’importatore stabilito nel territorio dell’Unione Europea.

I prodotti preconfezionati devono riportare sull’imballaggio il marchio CEE: si tratta di una “e” minuscola, di altezza minima di 3 mm, che deve corrispondere a quella indicata all’allegato I del D.M. 05/08/1976. Il marchio deve essere indelebile e non deve alterare le caratteristiche dell’imballaggio e del prodotto, deve essere inoltre collocato nello stesso campo visivo dell’indicazione della quantità nominale e non devono esserci altri segni che possono generare confusione.

 

Compiti della Camera di Commercio

L'Ufficio metrico della Camera di Commercio è incaricato di vigilare sulla conformità dei preimballaggi mediante controlli presso il fabbricante, l'importatore o il suo mandatario.
In particolare, l’ufficio metrico:

  • controlla l’etichettatura dei preimballaggi e l’adeguatezza degli strumenti di misura impiegati;
  • effettua prove di verifica sul contenuto effettivo: i controlli nel rispetto delle tolleranze sono condotti basandosi sugli interi lotti valutando i contenuti effettivi dei singoli imballaggi che compongono l’intero lotto, secondo le modalità indicate nella normativa vigente. 
    Il controllo sui preconfezionati viene effettuato per campionamento e può essere: 
    di tipo non distruttivo (senza aprire l'imballaggio) o distruttivo (con apertura e la distruzione dell'imballaggio). Normalmente si procede al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo. In pratica il controllo distruttivo viene effettuato per lotti inferiori alle 100 unità. Il numero dei campioni da esaminare è valutato in base alla numerosità del lotto di confezionamento;
  • verifica la correttezza dei sistemi di controllo adottati e delle registrazioni effettuate se del caso. (Art. 7 della L. 690/78).

Per ulteriori informazioni e dettagli si può consultare la guida predisposta dalla Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi.

 

Principali norme di riferimento

Decreto-legge 3 luglio 1976 n. 451
Legge 25 ottobre 1978 n. 690
Decreto Ministeriale 27 febbraio 1979
Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980 n. 391