Guida alla compilazione di un assegno


Vademecum

Il presente vademecum nasce dalla constatazione che il non corretto utilizzo degli assegni può provocare in molti casi protesti altrimenti facilmente evitabili.  

A tale scopo  si invita in primo luogo a  seguire quanto indicato dalla Banca d'Italia circa le modalità di compilazione degli assegni.

Si segnalano inoltre qui di seguito le problematiche più frequenti legate al mancato rispetto delle regole di emissione degli assegni.

Assegni emessi a titolo di garanzia, senza data o postdatati

L'assegno è uno strumento di pagamento e deve essere rigorosamente usato in quanto tale, anche al fine di limitare le possibili problematiche connesse all'emissione di titoli di credito.

In particolare, l'uso dell'assegno quale strumento di garanzia è da considerarsi improprio ovvero contrario alle finalità previste dalla vigente normativa. L'assegno conserva infatti la sua natura cartolare di mezzo di pagamento comunque esigibile al momento della presentazione  (artt. 1 e 31 della Legge Assegni)

L'esistenza di un patto di garanzia comporta inevitabilmente anche la facoltà di riempimento del titolo, proprio al fine di dare attuazione allo scopo di garanzia;  resta in ogni caso l'obbligo di garantire la provvista necessaria al pagamento.

Tale provvista deve essere sempre e comunque garantita dal momento dell'emissione a alla scadenza del termine di presentazione (8 giorni per gli assegni su piazza e 15 giorni per gli assegni fuori piazza). Grava pertanto sempre sul correntista il buon esito dell'operazione, ritenendosi irrilevante ogni altro atto di disposizione o evento che possa far venir meno la copertura dei fondi ai fini della declaratoria di illegittimità di levata del protesto.

L'assegno deve essere compilato in tutte le sue parti. In particolare è importante sempre indicare data e luogo di emissione. La mancanza di questi dati non può rilevare a favore di chi abbia così emesso il titolo, che pertanto si assume il rischio di una successiva compilazione e messa all'incasso da parte dell'intestatario.

La mancata corretta indicazione della data può comportare diversi problemi all'emittente e provocare la levata di protesti altrimenti evitabili.

In primo luogo infatti l'indicazione della data e del luogo di emissione limita alla scadenza del termine di presentazione (8 giorni per gli assegni su piazza e 15 giorni per gli assegni fuori piazza) l'obbligo di mantenere la disponibilità della provvista per il pagamento e limita quindi la possibilità che l'assegno sia protestato.

Inoltre si segnala che qualora l'assegno venga emesso con data posteriore a quella effettiva può essere comunque messo legittimamente all'incasso dal beneficiario in qualsiasi momento. In caso di postdatazione dell'assegno, dunque la data di emissione sarà pertanto considerata quella di presentazione.

Assegni posti all'incasso dopo la chiusura del conto corrente

Infine la mancata indicazione della data espone l'emittente anche al rischio che l'assegno sia posto all'incasso successivamente ad una eventuale chiusura del conto corrente da cui è stato tratto con conseguente necessaria levata del protesto per mancanza di autorizzazione.

In tale caso  è pertanto necessario controllare che tutti gli assegni emessi siano andati a buon fine e restituire alla banca quelli non compilati. Si fa presente che anche qualora siano presentati all'incasso assegni dichiarati come distrutti alla chiusura del conto questi saranno comunque protestati per mancanza di autorizzazione.

Assegni emessi per rappresentanza

Nel caso in cui l'assegno venga emesso per rappresentanza ovvero in nome e per conto di un altro soggetto (società, associazione, condominio o persona fisica delegante) deve essere apposto sul titolo il timbro sociale o altra utile indicazione della rappresentanza, da cui risulti il nominativo del soggetto intestatario del conto corrente. In mancanza dell'indicazione della rappresentanza, l'eventuale protesto per difetto di provvista sarà levato a carico del firmatario rappresentante e non dell'intestatario del conto corrente.

Si ricorda che, sempre nel caso di assegno emesso per rappresentanza, il protesto viene levato a carico del firmatario ove questi non risulti dotato dei poteri alla data di emissione del titolo (quando, ad esempio, l'amministratore di una società sia cessato dalla carica). In questo caso, il protesto viene levato per mancanza di autorizzazione e quindi anche in eventuale presenza dei fondi per il pagamento. Anche per questo motivo è importante indicare sempre l'effettiva data di emissione.

Assegni emessi in stato di revoca C.A.I.

Il C.A.I. (Centrale di allarme interbancaria) è l'archivio tenuto dalla Banca d'Italia in cui sono iscritti i soggetti che non abbiano provveduto, nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, al pagamento degli assegni protestati per difetto di provvista. Sono altresì scritti i soggetti che siano stati protestati per mancanza di autorizzazione. Ai soggetti iscritti nel C.A.I. è temporaneamente revocata la facoltà di emettere assegni.

Nel caso in cui siano presentati assegni nel periodo di iscrizione al C.A.I. a carico del firmatario sarà levato il protesto per mancanza di autorizzazione (con nuova automatica iscrizione nel C.A.I.) e quindi anche in eventuale presenza dei fondi per il pagamento. Al riguardo si rileva nuovamente l'importanza di indicare sempre l'effettiva data di emissione.