Assegno cancellazione per avvenuta riabilitazione

La normativa non prevede, per quanto riguarda gli assegni, la cancellazione dei relativi protesti prima che sia decorso un anno dalla data di levata degli stessi, anche se il pagamento è avvenuto entro i 12 mesi. 
Il debitore che ha provveduto al pagamento dell'assegno - compreso spese ed interessi legali - potrà richiedere la cancellazione del relativo protesto, decorso un anno dalla data di levata dello stesso, previo ottenimento del decreto di riabilitazione rilasciato:

  • dal Tribunale competente per residenza/sede legale (art. 17 Legge 108/96).
  • o, in alternativa, tramite atto redatto da notaio (novità introdotta dalla Riforma Cartabia).

Il rilascio del decreto di riabilitazione non comporta automaticamente la cancellazione dei protesti dal Registro Informatico Protesti. La stessa deve essere richiesta con apposita domanda di cancellazione per avvenuta riabilitazione, che può essere presentata con le seguenti modalità:
 

Richiesta di cancellazione protesto per avvenuta riabilitazione – ServiziOnline

Soggetti che possono presentare l’istanza su ServiziOnline:

  • l'avvocato che, su incarico del soggetto protestato, ha seguito il procedimento della riabilitazione, il quale dovrà allegare alla richiesta online l'istanza presentata in Tribunale per richiedere la riabilitazione e il decreto di riabilitazione con attestazione di conformità (firmata digitalmente), ai sensi del D.L. 179/2012 e successive modifiche.
  • il soggetto protestato (legale rappresentante in caso di società) solo ed esclusivamente nei casi in cui il provvedimento di riabilitazione sia stato già acquisito agli atti dalla Camera di Commercio, in quanto già trasmesso d'ufficio dal Tribunale competente. In merito alla tempistica di rilascio dei decreti e/o la trasmissione degli stessi alla Camera di Commercio, è necessario rivolgersi esclusivamente al Tribunale.
    N.B. Nel caso in cui il Tribunale non abbia trasmesso il decreto, il soggetto protestato non può presentare l'istanza tramite ServiziOnline e in caso di invio la stessa sarà annullata d'ufficio per irricevibilità

Per la presentazione dell’istanza di cancellazione tramite ServiziOnline è necessario utilizzare l’apposito applicativo per il quale è richiesta l'identificazione tramite SPID, CIE o CNS. 
La richiesta di cancellazione protesto online prevede il pagamento di un'imposta di bollo (16 euro) e diritti di segreteria (8 euro per ogni protesto) che potrà essere effettuato solo dopo la trasmissione dell'istanza e solo dopo aver ricevuto comunicazione dall'ufficio relativamente agli esatti importi da corrispondere. Il pagamento avverrà in unica soluzione, attraverso il sistema PagoPA.

Per i soggetti che non possono presentare l’istanza tramite ServiziOnline è possibile inviare l'istanza in modalità cartacea seguendo la procedura di seguito indicata.

 

Richiesta di cancellazione protesto per avvenuta riabilitazione – Modalità cartacea

La domanda cartacea dovrà essere compilata in ogni sua parte e firmata dal soggetto protestato (legale rappresentante in caso di società) e presentata alla Camera di Commercio che ha pubblicato il protesto.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  • copia del documento d'identità del firmatario della domanda e dell'eventuale delegato;
  • marca da bollo da 16 euro;
  • diritti di segreteria da 8 euro per ogni protesto: consulta le modalità di pagamento;
  • copia conforme all'originale del decreto di riabilitazione rilasciata dal Tribunale.

La conformità del decreto può essere attestata anche dagli avvocati, in base alla normativa vigente sul processo telematico, ai sensi dei rispettivi articoli e commi del D.L. n. 179/2012 (la dichiarazione di conformità dovrà riportare esattamente, a seconda dei casi, gli estremi di legge). Occorre distinguere i due seguenti casi:

  1. copia analogica (cartacea) estratta dal fascicolo telematico - la certificazione di conformità deve essere apposta in calce al documento analogico, firmato dall'avvocato (allegare copia del documento di identità del firmatario);
  2. copia informatica estratta dal fascicolo telematico - il file contenente la copia del decreto con in calce la dichiarazione di conformità, dovrà essere firmato digitalmente dall'avvocato.

Non è necessario allegare la copia conforme all'originale del decreto di riabilitazione se il provvedimento è stato già acquisito agli atti, in quanto trasmesso d'ufficio dal Tribunale competente.
In merito alla tempistica di rilascio dei decreti e/o la trasmissione degli stessi alla Camera di commercio, si prega di rivolgersi esclusivamente al Tribunale competente.
L’istanza cartacea potrà essere presentata a sportello su appuntamento o per posta con raccomandata A/R

 

Da sapere

Da sapere


Il pagamento dell'assegno, anche se effettuato nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, non evita il protesto ma impedisce le sanzioni amministrative e l'iscrizione alla Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI). Il CAI è un archivio gestito dalla Banca d'Italia.

Informazioni utili: visita la pagina Guida alla compilazione di un assegno.