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Assegno annotazione di avvenuto pagamento
La normativa non prevede, per quanto riguarda gli assegni, la cancellazione dei relativi protesti prima che sia decorso un anno dalla data di levata degli stessi, anche se il pagamento è avvenuto entro i 12 mesi.
Il soggetto protestato può comunque richiedere l'annotazione dell'avvenuto pagamento anche prima della decorrenza di un anno dalla data di levata di protesto, previo pagamento dell'importo nominale dell'assegno - compreso spese ed interessi legali. Detta annotazione di avvenuto pagamento non comporta in alcun modo la cancellazione del protesto.
La stessa costituisce esclusivamente una informazione aggiuntiva inserita nel Registro Informatico Protesti (dicitura: "Pagato Dopo Il Protesto - Per Motivi Vari").
Alla domanda di annotazione deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia del documento d'identità del firmatario della domanda e dell'eventuale delegato;
- marca da bollo da 16 euro;
- diritti di segreteria da 8 euro per ogni protesto: consulta le modalità di pagamento;
- copia del titolo con atto di protesto;
- ricevuta di pagamento, comprensiva di spese e interessi, rilasciata dal beneficiario (con relativa fotocopia del documento di identità) in originale o in copia conforme (non semplice fotocopia) che riporti gli estremi del titolo protestato (numero assegno e banca trattaria).