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Sanzioni - Commissione di vigilanza
Sanzioni amministrative e penali
- Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o formulari, senza ottemperare al deposito di cui all'art.5, Legge n. 39/1989, è punito con la sanzione di 1.549,38 euro.
- Il mediatore che si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati, è punito con la sanzione di 516,46 euro.
- L'esercizio abusivo della professione è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 7.500 ad un massimo di 15.000 euro.
Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
L'art. 8 della Legge 3/2018 riporta modifiche alla L. 39/1989 per quanto riguarda il regime sanzionatorio per chi svolga la professione di mediatore senza essere iscritto nel ruolo:
- Chiunque esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000, ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l’accertamento dell’infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/1981.
- A coloro che siano già incorsi nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall’art. 348 del codice penale, nonché l’art. 2231 del codice civile.
- La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.
Sanzioni disciplinari
Il mediatore che viola i suoi doveri e manca a qualcuno degli obblighi che la legge gli impone per la sua attività, è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
- la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai sei mesi, nei casi meno gravi di turbativa del mercato e nei casi di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione;
- la cancellazione dell'attività, nei casi di incompatibilità (art.5 c.3, Legge n. 39/1989) o quando viene a mancare uno dei requisiti per l'iscrizione (art.2 c.3, Legge n. 39/1989)
- l'inibizione perpetua dell'attività, che si applica:
- nei confronti degli agenti che abbiano turbato gravemente il normale andamento del mercato;
- nei confronti degli agenti che, nel periodo di sospensione loro inflitto, compiano atti inerenti al loro ufficio;
- nei confronti di coloro ai quali sia stata irrogata per tre volte la misura della sospensione.
I procedimenti si concludono con un provvedimento sanzionatorio di sospensione, di cancellazione o di inibizione perpetua dell'attività e vengono annotati ed iscritti per estratto nel REA.
L'inibizione perpetua comporta la cancellazione definitiva dell'attività sia dal Registro Imprese che dall'apposita sezione del REA.
Ricorso contro il provvedimento disciplinare
Il provvedimento disciplinare, adottato dalla Giunta camerale su proposta della Commissione di vigilanza, può essere oggetto di ricorso entro 30 giorni alla Commissione centrale costituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con effetto sospensivo.