CHI DEVE ISCRIVERSI

Devono iscriversi nella Categoria 8 dell'Albo Gestori Ambientali le imprese o enti che effettuano attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza la detenzione degli stessi. Si definisce:

  • Commerciante qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.
  • Intermediario qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

 

In fase di iscrizione, tali imprese devono attestare la dotazione minima di personale necessaria per lo svolgimento delle suddette attività e la propria capacità finanziaria. L'iscrizione/rinnovo nella Categoria 8 è subordinata alla presentazione della garanzia finanziaria.

normativa Delibera n. 2/2010 dell'Albo Gestori Ambientali, integrata con Delibera n. 4/2012

 

IMPRESE ESTERE
Con la circolare n. 9 del 2019 il Comitato Nazionale chiarisce quali imprese estere devono  iscriversi in categoria 8.
Per l’iscrizione è necessario avere o la sede secondaria o il domicilio in Italia, oppure la domiciliazione solo mediante indirizzo PEC.
La domanda di iscrizione all’Albo è presentata alla sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio.

 

CLASSI DI ISCRIZIONE

Le classi della Categoria 8 sono suddivise in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:

CLASSI

Tonnellate annue di rifiuti trattati

A

quantità superiore o uguale a 200.000 tonnellate

B

quantità superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate

C

quantità superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate

D

quantità superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate

E

quantità superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate

F

quantità inferiore a 3.000 tonnellate