La proroga è stabilita dall'art. 22-ter della Legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198.

Quadro normativo

La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato l’art. 3 della legge 122/1992 disponendo che l’attività di autoriparazione si distingue in:

  • MECCATRONICA
  • CARROZZERIA
  • GOMMISTA

Le precedenti attività di “Meccanica /motoristica” e di “Elettrauto” sono state accorpate nell’unica categoria di “Meccatronica”.

A seguito di tale modifica:

  • Le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle imprese sia all’attività di meccanica – motoristica che all’attività di elettrauto sono state abilitate d’ufficio alla nuova attività di “meccatronica”;
  • Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla sola attività di meccanica – motoristica o a quella di elettrauto possono continuare a svolgere l’attività sino al 5 gennaio 2024 (scadenza stabilita dall'art. 22-ter della Legge 14/2023, di conversione con modificazioni del decreto legge 198/2022);
  • Il Responsabile Tecnico che, alla data di entrata in vigore della legge, aveva già compiuto 55 anni può proseguire l’attività fino all’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.


Chi deve regolarizzare

In considerazione di quanto premesso, entro il 5 gennaio 2024, i Responsabili Tecnici di impresa, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnici professionali di cui all’art. 7 della legge 122/92, dovranno attivarsi per ottenere l’abilitazione alla categoria mancante, mediante:

  • frequenza con esito positivo di un corso di formazione (percorso formativo speciale ridotto a 40 ore), limitatamente ai settori non posseduti

oppure

  • rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere l’accertamento della sezione di meccanica-motoristica o di elettrauto.
     

Si specifica che tali percorsi “ridotti” devono essere riconosciuti dalla Regione o dalle Province autonome e sono rivolti esclusivamente ai soggetti che rivestono la qualifica di responsabili tecnici di imprese già iscritte nel registro delle imprese e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, alla data del 05/01/2013, per consentire di acquisire le competenze non possedute.

Si precisa che a tali imprese non si applica l’art. 7 comma 2 lettera b) della L. 122/1992, nella parte in cui richiede anche l’esercizio - per almeno un anno - dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni. Il superamento del corso di 40 ore, infatti, consente l’immediata qualificazione del responsabile tecnico all’abilitazione non posseduta senza dover dimostrare esperienza lavorativa.

Le disposizioni sopra richiamate trovano applicazione anche per le imprese operanti su motoveicoli.

 

Come regolarizzare

L’impresa, in persona del titolare se impresa individuale o del legale rappresentante se si tratta di società, deve presentare la comunicazione del possesso dei prescritti requisiti tecnico/professionali in capo al Responsabile tecnico, per le attività rientranti nella legge 5 febbraio 1992 n. 122 - sezione meccatronica, trasmettendo una pratica telematica di Comunicazione unica diretta contestualmente al Registro imprese e al SUAP territorialmente competenti, di inizio attività per la nuova sezione meccatronica (quindi una SCIA - per variazioni strutturali attività di autoriparazione). La pratica deve contenere i dati della persona fisica in possesso dei requisiti richiesti (Responsabile tecnico) sia nella SCIA sia nella modulistica destinata al Registro imprese.

Con la medesima comunicazione si comunica la cessazione dell’attività precedente (cioè quella della meccanica/motoristica od elettrauto).
 

Effetti della mancata regolarizzazione

Il decorso del termine del 5 gennaio 2024, senza l’adeguamento alla norma, avrà come conseguenza che il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) non potrà più abilitare l’impresa e che, questa, pertanto, dovrà comunicare la cessazione/sospensione della propria attività.

In assenza della comunicazione della cessazione/sospensione dell’attività da parte dell’impresa/società, l’Ufficio del Registro Imprese dovrà avviare il procedimento che condurrà alla inibizione delle attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto.

 

Aggiunta di una sezione per imprese già iscritte alla data del 05/01/2013 

Si ricorda che il 5 gennaio 2024 rappresenta la data di scadenza anche con riferimento al periodo transitorio concesso alle imprese di autoriparazione già iscritte - alla data del 05/01/2013 - ad uno o più settori previsti dalla legge 122/92 così come modificata dalla legge 224/2012 (quindi meccatronica – gommista – carrozzeria) per chiedere l’ampliamento a una nuova sezione dell’autoriparazione non posseduta, con la sola frequenza di percorsi formativi “agevolati” (corsi da 180 ore per la sezione “carrozzeria” e da 150 ore per la sezione “gommista”) e senza l’anno di esperienza lavorativa in imprese del settore.

Ulteriori informazioni e dettagli sono disponibili in SARI e nelle seguenti fonti:

Parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 130778 del 05/04/2018
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3706 del 23/05/2018
Accordo Stato-Regioni – Province Autonome del 12 luglio 2018
D.d.u.o. 5 agosto 2014 - n. 7558 Regolamentazione regionale dello standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni